Cassazione Penale, Sentenza n. 5145/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento di ritenute relative al 2013. Deduce, tra l'altro, che una parte rilevante delle retribuzioni di dicembre 2013 (e quindi delle ritenute) è stata effettivamente corrisposta nel 2014 e non era dunque imputabile al periodo d'imposta 2013; contesta l'uso del modello 770/2014 quale prova esclusiva delle ritenute non versate; prospetta inoltre questioni relative alla mancanza di dolo, all'insussistenza del nesso causale per crisi finanziaria imprevedibile (art. 45 c.p.), all'applicabilità di attenuanti/processi alternativi (art. 131-bis c.p.) e alle regole sul sequestro del profitto (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. I giudici hanno ritenuto che, per i fatti anteriori alla modifica normativa del 2015, non è sufficiente acquisire il solo modello 770 per provare il reato: è necessario accertare che le ritenute risultassero dalle certificazioni consegnate ai sostituiti (o comunque fornire equivalenti prove documentali/orali della loro effettiva consegna). Poiché dal processo emerge che una parte delle somme contestate (euro 73.151,21) era stata pagata nel 2014 e avrebbe potuto ridurre l'importo contestato sotto la soglia di punibilità, la Cassazione ha disposto il rinvio ai giudici di merito perché verifichino puntualmente se le ritenute contestate risultavano nelle certificazioni consegnate ai sostituiti, indipendentemente dal momento di effettiva corresponsione delle retribuzioni.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La norma puniva l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione consegnata al sostituito; per i fatti anteriori alla modifica 2015 la prova non può limitarsi al modello 770 ma richiede che risulti la consegna delle certificazioni ai sostituiti (o prove equivalenti).
art. 25 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamata dal ricorrente per spiegare l'obbligo di operare la ritenuta al momento del pagamento; la Cassazione però pone l'accento sulla prova della certificazione consegnata piuttosto che sul solo momento di pagamento.
art. 45 cod. pen.
Citada rispetto alla possibile interruzione del nesso causale per crisi finanziaria imprevedibile; la Corte di merito aveva ritenuto la crisi collegata al settore e non specifica e imprevedibile, ma la Cassazione ha ritenuto assorbito il tema a seguito dell'accoglimento del primo motivo.
art. 131-bis cod. pen.
Invocato dal ricorrente in ordine all'applicazione di benefici/attenuanti o misure alternative, ma la questione è stata ritenuta assorbita dopo l'annullamento per altro motivo.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato in relazione al sequestro del profitto del reato; il ricorrente sosteneva che il profitto era nella persona giuridica e quindi prima del sequestro andava verificata la disponibilità societaria, questione non risolta definitivamente per effetto del rinvio.
art. 7 d.lgs. n. 158 del 2015
Richiamato per distinguere il regime applicabile ai fatti anteriori alla modifica normativa: dopo la novellizzazione l'art.10-bis ha disciplina diversa, ma per i fatti anteriori è necessario il requisito probatorio indicato dalle Sezioni Unite.
Sentenza Sezioni Unite n. 24782 del 22/03/2018
Principio richiamato: per i fatti anteriori alla modifica del 2015 la prova del reato non può limitarsi al modello 770; occorre accertare la consegna delle certificazioni ai sostituiti o produrre prove equivalenti.
Massime di principio
- Per i fatti anteriori alla modifica normativa del 2015, il modello 770 non è di per sé prova sufficiente dell'omesso versamento previsto dall'art. 10-bis: il giudice deve accertare che le ritenute risultassero dalle certificazioni consegnate ai sostituiti o dimostrare la consegna con prove equivalenti (dichiarazioni dei sostituiti, altri documenti).
- La determinazione del periodo d'imposta è rilevante: se parte delle retribuzioni attribuite a un anno sono effettivamente pagate nell'anno successivo, esse possono ridurre l'ammontare contestato per il periodo in esame e incidere sulla sussistenza della soglia di punibilità.
- In sede penale il giudice deve verificare concretamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (compresa la prova della consegna delle certificazioni), non potendosi limitare a riferirsi a documenti tributari formali senza disamina probatoria.
- Questioni relative a mancanza di dolo o stato di crisi/insolvibilità possono essere valutate ma non sostituiscono l'accertamento specifico degli elementi probatori richiesti dalla norma penale; se l'importo contestato scende sotto la soglia di punibilità per effetto di ricalcoli/riattribuzioni, va dichiarata l'insussistenza del reato.
- Prima di disporre sequestri sul presunto profitto è necessario valutare se il profitto sia effettivamente nella disponibilità dell'amministratore o sia riconducibile alla persona giuridica; la verifica della capienza patrimoniale e della reale disponibilità dei beni è richiesta.
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