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Sentenza

Sentenza n. 4704/2026 - Milano, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Questura della Provincia di Milano, notificato in data 23 marzo 2023, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro/conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202300894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Milano del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con contestuale richiesta di conversione in permesso per attesa occupazione, notificato il 23 marzo 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e della contestuale conversione in permesso per attesa occupazione. Nel corso del giudizio ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere ottenuto un permesso per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998, in ragione della nascita di un figlio con la compagna italiana. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 588 del 28 giugno 2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non cessata la materia del contendere: il nuovo permesso è stato rilasciato per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della domanda oggetto del diniego impugnato e non ha quindi determinato il conseguimento del titolo richiesto in quel procedimento. Il Collegio ha inoltre rilevato che le ragioni del diniego avevano già superato il vaglio cautelare. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    che in data 26 giugno 2026 il medesimo ricorrente ha depositato istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, assumendo di avere ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (per motivi di famiglia ex art. 19 D.Lgs. n. 286/1998, avendo avuto un figlio con la propria compagna di nazionalità italiana);

    La disposizione è richiamata quale titolo del permesso per motivi familiari ottenuto successivamente, distinto dal titolo richiesto nel procedimento oggetto di causa; il rilascio per ragioni diverse ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

    Il venir meno sopravvenuto dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il rilascio, durante il giudizio, di un titolo amministrativo fondato su presupposti diversi da quelli posti a base della domanda oggetto del provvedimento impugnato non comporta di per sé la cessazione della materia del contendere; se viene meno l'interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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