Cassazione Penale, Sentenza n. 24422/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vitagliano ha chiesto che venisse computato, ai fini della pena da eseguire, il periodo di custodia cautelare sofferto dall'8/6/2010 al 6/6/2011 (subito in altro procedimento assolutorio), sostenendo la fungibilità di tale periodo rispetto alla pena definitiva inflitta per plurime fattispecie di intestazione fittizia (e altri reati). La difesa ha argomentato che il progetto criminoso era stato deliberato ed iniziato prima dell'entrata in carcere (prima operazione di intestazione con rogito 5/5/2010) e che perciò il periodo di detenzione doveva essere imputato nella determinazione della residua pena da eseguire; ha inoltre contestato la motivazione della corte di merito sulla data di commissione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva escluso la fungibilità del periodo di custodia richiesto, perché l'art. 657 c.p.p., comma 4, consente di computare soltanto i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del singolo reato oggetto della condanna. Nei reati di intestazione fittizia, consumati in modo istantaneo alla data degli atti traslativi (rogiti e attribuzioni di quote), le date di tali atti — risultate tutte successive al periodo di custodia indicato — impediscono il conteggio a favore del condannato. La Corte ha confermato il principio che, anche in presenza di reato continuato, ai fini esecutivi va considerata la data di consumazione di ciascun reato e la relativa porzione di pena; ne consegue che i periodi di detenzione antecedenti la consumazione non sono computabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657 c.p.p.
Il comma 4 limita la fungibilità imponendo che siano computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato cui si riferisce la condanna; pertanto non si può imputare come pena già scontata la custodia cautelare precedente alla data di consumazione del singolo reato.
art. 81 c.p.
Il reato continuato costituisce una particolare forma di concorso di reati e va considerato unitariamente ai fini della determinazione della pena, ma, per aspetti non espressamente disciplinati (quali il computo esecutivo), occorre considerare la data di consumazione di ciascun reato e la porzione di pena ad esso riferibile.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.
art. 512-bis c.p. e art. 648-bis c.p.
Sono le fattispecie contestate (intestazione fittizia e riciclaggio/ricettazione correlate). La Corte ha ritenuto tali condotte di consumazione istantanea, riferendo la data di consumazione alla data degli atti traslativi/rogiti.
Massime di principio
- Ai fini della 'fungibilità' dei periodi di custodia cautelare ai sensi dell'art. 657 c.p.p. rileva la data di consumazione del singolo reato: sono computabili solo i periodi di detenzione sopravvenuti dopo tale data.
- Nel caso di reato continuato, per il computo esecutivo va effettuata la 'scissione' delle singole condotte: si considera la data di consumazione di ciascun reato e la porzione di pena ad esso attribuita, non la mera data di ideazione o deliberazione del disegno criminoso.
- Per reati a consumazione istantanea (es. intestazione fittizia tramite rogito), la data rilevante è la data dell'atto che ha determinato l'effetto traslativo; se tale data è successiva al periodo di custodia, quel periodo non è imputabile come pena già scontata.
- Se si intende ottenere il riconoscimento della fungibilità, è essenziale in sede di merito e in fase esecutiva documentare e far accertare le specifiche date di consumazione delle singole condotte e la porzione di pena loro riferibile.
- La sola esistenza di un progetto criminoso antecedente alla reclusione non basta a giustificare il computo di un periodo di custodia antecedente: conta l'effettiva consumazione degli atti che integrano il reato.
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