Cassazione Civile, Ordinanza n. 30538/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la CTR Puglia aveva accolto l'appello del contribuente contro due avvisi di accertamento (2004 e 2005) relativi alla mancata dichiarazione di somme percepite a seguito dell'acquisizione da parte del Comune di Collepasso di un suolo edificabile. La CTR aveva ritenuto che non si trattasse di plusvalenze imponibili, qualificando le somme come risarcimento del danno per acquisizione del bene in assenza di legittima procedura espropriativa. Con l'unico motivo, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 5, l. n. 413/1991 e dell'art. 67 TUIR, sostenendo che, ai fini fiscali, rileva la natura delle somme percepite come redditi diversi imponibili anche quando derivino da occupazione usurpativa o da illegittimità della procedura espropriativa, poiché la norma include tra le plusvalenze tassabili non solo le indennità di esproprio ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato, richiamando un orientamento di legittimità consolidato, che la ritenuta d'acconto e la tassazione prevista dall'art. 11, comma 5, l. n. 413/1991 si applicano anche nei casi di occupazione usurpativa e di declaratoria di illegittimità degli atti della procedura espropriativa, con conseguente condanna dell'ente pubblico al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del terreno. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, che aveva erroneamente contrapposto il risarcimento del danno all'indennità di espropriazione, e ha rinviato alla CTR Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, L. n. 413/1991
La norma si applica anche alle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa o per illegittimità della procedura espropriativa; tali somme sono trattate come plusvalenze imponibili e soggette a ritenuta d'acconto.
art. 67 TUIR
Le somme percepite dal privato rientrano nella categoria dei redditi diversi, e dunque sono imponibili ai fini delle imposte dirette, quando derivino da acquisizione coattiva illegittima o occupazione usurpativa.
art. 81 d.P.R. n. 917/1986
È richiamato come base sistematica per ricomprendere tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze derivanti da indennità e somme dovute per acquisizioni coattive illegittime.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso, formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, le somme corrisposte al proprietario in conseguenza di un'occupazione usurpativa o di una procedura espropriativa illegittima non vanno escluse dalla disciplina delle plusvalenze imponibili solo perché formalmente qualificate come risarcimento del danno.
- L'art. 11, comma 5, l. n. 413/1991 ha una portata ampia: oltre alle indennità di espropriazione, comprende tutte le somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime.
- La qualificazione civilistica della somma come risarcitoria non impedisce, di per sé, la sua attrazione nel regime fiscale dei redditi diversi quando la legge tributaria ne prevede espressamente l'imponibilità.
- In presenza di occupazione illegittima di un bene privato suscettibile di esproprio, il giudice di merito deve verificare la riconducibilità delle somme percepite alla disciplina fiscale delle plusvalenze secondo il dato normativo, non secondo la sola etichetta civilistica del pagamento.
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