Sentenza n. 143/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dalla Scuola -OMISSIS-, a firma del Comandante Col. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato via pec in data 8/01/2022, per effetto del quale è stata disposta nei confronti dell’App.SC Q.S. -OMISSIS- l’immediata sospensione dal servizio - dell’invito del -OMISSIS-, notificato in data 17/12/2021 a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione; - del decreto legge 26/11/2021 n. 172, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; - del decreto legge 1/04/2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2 di giustizia e concorsi pubblici”; - della legge 28 maggio 2021 n. 76; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2, preceduta dall'invito a produrre la documentazione vaccinale o la prenotazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione, l'invito a produrre la documentazione relativa all'avvio del ciclo vaccinale e le disposizioni normative sull'obbligo vaccinale applicabile al personale del comparto difesa e sicurezza. Ha dedotto, in primo luogo, che l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 avrebbe previsto un procedimento bifasico, nel quale, dopo l'accertamento dell'inadempimento, il datore di lavoro avrebbe dovuto esercitare i propri poteri organizzativi valutando il ricollocamento o l'assegnazione a mansioni diverse. In secondo luogo, ha sostenuto che la sospensione non potesse essere adottata mentre il rapporto di lavoro era già sospeso per malattia, documentata e comunicata all'amministrazione. Ha inoltre dedotto l'incompatibilità dell'obbligo vaccinale con la disciplina europea e nazionale sulla sperimentazione clinica e sui medicinali sperimentali, nonché il contrasto con l'art. 32 Cost. e con i principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia di obblighi vaccinali, contestando l'efficacia, la sicurezza e il beneficio per la salute pubblica dei vaccini anti-COVID-19. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni e degli oneri accessori maturati durante la sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 imponeva al responsabile della struttura di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale, invitare l'interessato a produrre la documentazione prevista e, in mancanza, accertare l'inosservanza, con immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa. La norma non prevedeva un obbligo generalizzato di ricollocamento o assegnazione a mansioni diverse per il dipendente non vaccinato; tale omissione non è stata ritenuta contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 15/2023. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che l'obbligo vaccinale era collegato all'appartenenza del dipendente alla categoria individuata dal legislatore e non all'effettivo svolgimento del servizio. Pertanto, la malattia o altra sospensione del rapporto non escludevano l'obbligo, salvo le specifiche ipotesi di esenzione per accertato pericolo per la salute previste dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021. Quanto ai motivi terzo e quarto, il TAR ha distinto il medicinale sperimentale dal medicinale sperimentale autorizzato, osservando che i vaccini anti-COVID-19 erano stati autorizzati all'immissione in commercio, seppure inizialmente mediante autorizzazione condizionata, e non erano quindi medicinali ancora sottoposti a sperimentazione. L'autorizzazione condizionata non costituiva un'autorizzazione di valore giuridico inferiore né incideva, di per sé, sulla sicurezza del farmaco. Quanto al quinto motivo, il TAR ha richiamato le valutazioni della Corte costituzionale, dell'ISS, dell'AIFA e dell'EMA, secondo cui i vaccini presentavano efficacia nella riduzione della malattia grave e degli esiti peggiori, contribuivano a contenere la circolazione del virus e presentavano un rapporto benefici-rischi favorevole. La sospensione è stata quindi ritenuta legittima. Le spese sono state compensate in ragione della limitata attività difensiva dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021, conv. in l. 76/2021
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati
La norma impone al personale del comparto difesa e sicurezza l'obbligo vaccinale e stabilisce che l'accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.
art. 4, comma 2, d.l. 44/2021, conv. in l. 76/2021
in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate
Costituisce la specifica ipotesi di esenzione o differimento dell'obbligo vaccinale per ragioni di salute; la mera malattia temporanea non riconducibile a tale presupposto non esclude l'obbligo.
art. 2 d.l. 172/2021
Ha introdotto l'art. 4-ter nel d.l. n. 44/2021, estendendo dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
art. 14-bis regolamento (CE) n. 726/2004
a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari
L'autorizzazione condizionata può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, senza che ciò trasformi il medicinale autorizzato in un prodotto ancora sperimentale o ne riduca il valore giuridico.
art. 2, paragrafo 2, nn. 5 e 9, regolamento (UE) n. 536/2014
Distingue il medicinale sperimentale, utilizzato nell'ambito di una sperimentazione clinica, dal medicinale sperimentale autorizzato, già autorizzato all'immissione in commercio; la disciplina della sperimentazione riguarda il primo e non il secondo.
art. 32 Cost.
Il giudice ha ritenuto non dimostrato il contrasto dell'obbligo vaccinale con la tutela della salute, valorizzando le risultanze scientifiche e il rapporto favorevole tra benefici e rischi dei vaccini.
sentenza Corte costituzionale n. 14/2023
È stata richiamata per escludere la natura sperimentale dei vaccini anti-COVID-19 autorizzati e per affermarne efficacia e sicurezza sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.
sentenza Corte costituzionale n. 15/2023
È stata richiamata per ritenere non irragionevole la mancata previsione di un obbligo generalizzato del datore di lavoro di ricollocare il dipendente non vaccinato in mansioni diverse.
Massime di principio
- Per il personale appartenente a una categoria soggetta per legge all'obbligo vaccinale, l'obbligo sussiste in ragione dell'appartenenza alla categoria e non dipende dall'effettivo e attuale svolgimento dell'attività lavorativa; la malattia o altra sospensione del rapporto non lo escludono, salvo una specifica esenzione o un differimento fondati su un accertato pericolo per la salute secondo la disciplina applicabile.
- Quando la legge stabilisce che la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e prevede, in caso di mancata documentazione dell'adempimento, l'accertamento dell'inosservanza e la sospensione immediata, l'amministrazione non deve previamente verificare la possibilità di ricollocare il dipendente in mansioni diverse se tale obbligo non è espressamente previsto dalla legge.
- La sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa prevista dalla disciplina dell'obbligo vaccinale ha natura non disciplinare, comporta la conservazione del rapporto di lavoro e l'assenza di retribuzione e compensi per il periodo di sospensione.
- Un vaccino autorizzato all'immissione in commercio mediante procedura di autorizzazione condizionata non è, per ciò solo, un medicinale sperimentale: l'autorizzazione condizionata si colloca a valle della sperimentazione clinica e non equivale a una mancata autorizzazione o a un'autorizzazione priva di adeguato valore giuridico.
- La legittimità di un obbligo vaccinale può essere valutata alla luce delle evidenze scientifiche sulla sicurezza, sull'efficacia e sul rapporto benefici-rischi; la mancata efficacia assoluta del vaccino non esclude, di per sé, la sua idoneità a perseguire finalità di tutela della salute individuale e collettiva.
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