Cassazione Penale, Sentenza n. 46629/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) per reati di furto giudicati con due sentenze irrevocabili distinte (Corte d'appello di Milano 29/09/2022 e Tribunale di Milano 15/11/2017). La difesa ha censurato l'ordinanza del 20/05/2024, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso tra le fattispecie, deducendo mancanza o illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) ed errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i consolidati principi di diritto in materia di continuazione, avendo considerato gli indicatori rilevanti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita) e motivato adeguatamente il rigetto, con particolare riferimento alla distanza temporale tra i reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La norma sulla continuazione è stata interpretata come richiedente la prova di un 'medesimo disegno criminoso' unificante le condotte; la Corte ha richiamato gli indicatori utilizzabili per verificarne l'esistenza.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per lamentare mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse invece adeguata e coerente con i criteri giurisprudenziali.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per dedurre errore nella interpretazione e applicazione delle norme sostanziali; la Corte ha escluso l'errore di diritto nella valutazione dell'esistenza della continuazione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato come criterio sostanziale in relazione alla continuazione; la Corte ha ritenuto non sussistente l'unificazione dei reati in un unico disegno criminoso, escludendo l'applicazione combinata prevista dall'art. 81 nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso: il giudice valuta indici quali omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spaziale e temporale, modalità esecutive, sistematicità e abitudini di vita.
- La distanza temporale significativa tra gruppi di reati può essere elemento decisivo per escludere la continuazione se impedisce di ritenere che l'imputato avesse un progetto unitario.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente il rigetto o l'accoglimento dell'istanza di continuazione, esplicitando la valutazione degli indicatori rilevanti; la Cassazione sindaca la legittimità e la logicità della motivazione ma non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti.
- Le censure in cassazione sulla motivazione (art. 606 c.p.p.) richiedono di dimostrare mancanza o manifesta illogicità della motivazione; una motivazione che consideri i principali indicatori e dia spiegazioni plausibili è solitamente ritenuta sufficiente.
- In fase di impugnazione è essenziale documentare in modo preciso e circostanziato gli elementi che collegherebbero le condotte in un progetto unitario, soprattutto quando esistono rilevabili interruzioni temporali tra le condotte.
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