Sentenza n. 922/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca parziale dei decreti di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, con richiesta di restituzione di anticipazioni ritenute eccedenti e previsione di escussione della fideiussione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che aveva disposto la revoca parziale degli atti relativi a un SAL zero integrativo e a un SAL 40, limitatamente a somme complessivamente pari a euro 209.829,21, erogate all’impresa appaltatrice come anticipo e come pagamento di lavori ritenuti non corrispondenti all’effettivo avanzamento. Il decreto aveva imposto la restituzione delle somme entro sessanta giorni e previsto, in caso di mancata restituzione, l’escussione della fideiussione. È stato inoltre impugnato l’atto con cui l’Amministrazione aveva concluso positivamente la verifica della domanda di contributo della proprietaria beneficiaria. La controversia traeva origine da problematiche contrattuali tra appaltatrice e committente, sfociate nella risoluzione dell’appalto e nella verifica dei lavori eseguiti. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la revoca non fosse stata disposta per un inadempimento della beneficiaria e che tale circostanza radicasse la giurisdizione del giudice amministrativo. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la restituzione di somme indebitamente o eccessivamente erogate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il decreto impugnato non aveva inciso sull’ammontare del contributo originariamente concesso alla beneficiaria, che era rimasto invariato, ma aveva disposto soltanto il recupero di anticipazioni finanziarie ritenute eccedenti rispetto all’effettivo stato di avanzamento dei lavori. L’Amministrazione aveva quindi inteso sincronizzare la progressione dei lavori con quella degli anticipi finanziari, senza esercitare un potere discrezionale di ponderazione tra interessi pubblici e privati. La questione riguardava, a valle della concessione del contributo, rapporti di debito e credito connessi all’esecuzione dell’appalto e all’effettiva esecuzione delle opere, qualificabili come diritti soggettivi. Il richiamo all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 contenuto nell’atto non modificava la natura della controversia, non trattandosi di autotutela pubblicistica sul contributo concesso. Il TAR ha inoltre ribadito che, in materia di contributi post-sisma, l’attribuzione del beneficio è subordinata all’accertamento vincolato di requisiti obiettivi e non implica discrezionalità amministrativa quanto all’an, al quid o al quomodo dell’erogazione. Anche la ripetizione del contributo per carenza dei requisiti, indipendentemente dalla qualificazione dell’atto come annullamento o revoca, incide su una posizione di diritto soggettivo ed è devoluta al giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, considerato che l’atto impugnato indicava erroneamente la giustizia amministrativa quale giudice competente.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il richiamo alla revoca non è decisivo quando l’atto non incide sul contributo concesso mediante esercizio di un potere discrezionale di autotutela, ma dispone il recupero di somme erogate in eccesso nell’esecuzione dell’intervento.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini perentori previsti dalla disposizione.
Ordinanza commissariale n. 19/2017
Costituisce il quadro normativo di riferimento del contributo per la ricostruzione post-sisma 2016, senza che il testo riporti una specifica interpretazione di singole disposizioni.
Massime di principio
- Le controversie relative al recupero di anticipazioni finanziarie erogate per lavori di ricostruzione post-sisma, quando l’Amministrazione non ridetermina né riduce il contributo originariamente concesso ma verifica soltanto la corrispondenza tra somme erogate e lavori effettivamente eseguiti, riguardano rapporti di debito e credito e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La qualificazione formale di un atto come revoca o annullamento non determina il riparto di giurisdizione: quando l’Amministrazione accerta in modo vincolato la carenza dei presupposti per conservare somme già erogate, l’atto costituisce esercizio di un potere di recupero estraneo alla tipica autotutela pubblicistica e incide su una posizione di diritto soggettivo.
- L’attribuzione dei contributi post-sisma per la ricostruzione, quando è subordinata all’accertamento di requisiti obiettivi e non a valutazioni discrezionali o a contingentamento delle risorse, dà luogo a una posizione di diritto soggettivo; anche le controversie sulla ripetizione del beneficio appartengono, pertanto, alla giurisdizione ordinaria.
- Il richiamo, nel provvedimento di recupero, all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 non radica la giurisdizione amministrativa quando l’atto non esercita una revoca discrezionale del contributo, ma accerta l’eccessività delle somme corrisposte rispetto all’avanzamento dei lavori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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