Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un professionista operante nel settore degli studi di ingegneria maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, fondati su indagini bancarie svolte sui conti correnti intestati al contribuente. Nel merito, il contribuente aveva dedotto davanti ai giudici di merito l'illegittimità dell'atto per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e l'erroneità della ricostruzione dei redditi; la CTR aveva accolto l'appello del contribuente e rideterminato il reddito. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto due motivi: 1) violazione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, degli artt. 2697 e 42 c.c., e dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessaria l'esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, quando invece la sua esistenza era stata indicata nell'avviso; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR mal applicato il riparto dell'onere della prova, ritenendo giustificati i versamenti bancari senza un'analitica verifica delle prove contrarie offerte dal contribuente. L'Ufficio ha precisato acquiescenza sulla questione dei prelevamenti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, in materia di accertamenti bancari, la legittimità delle indagini e delle risultanze dipende dall'esistenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, non dalla sua esibizione al contribuente, salvo che la mancata esibizione abbia concretamente arrecato un pregiudizio difensivo, onere che nella specie non era stato allegato. Ha inoltre ritenuto che la CTR avesse omesso una verifica analitica delle giustificazioni offerte dal contribuente per ciascun versamento, non bastando un generico richiamo alla tracciabilità delle movimentazioni. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'autorizzazione alle indagini bancarie è presupposto di legittimità dell'attività istruttoria e delle relative risultanze; la sua mancata esibizione non comporta di per sé invalidità dell'accertamento, salvo concreto pregiudizio per il contribuente. Le movimentazioni bancarie fanno presumere redditi non dichiarati, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente per i versamenti.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato come norma parallela a quella sulle imposte dirette per i poteri di acquisizione di dati bancari nell'IVA.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'estraneità delle operazioni bancarie a fatti imponibili grava sul contribuente, che deve fornire prova analitica e specifica per ciascun versamento contestato.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma nel decisum la Corte si concentra sulla disciplina delle indagini bancarie e sul regime probatorio dell'accertamento.

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    L'irregolarità procedimentale è rilevante solo se si traduce in un concreto pregiudizio per il destinatario del provvedimento, in coerenza con il principio di strumentalità delle invalidità.

  • artt. 23 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972

    Sono richiamati nella motivazione della CTR come fonti documentali da esaminare ai fini della determinazione dei redditi del professionista.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato dalla CTR con riferimento ai beni ammortizzabili da considerare nella ricostruzione reddituale.

  • art. 3 D.M. 31/10/1974

    È menzionato dalla CTR tra i dati da utilizzare per la determinazione del reddito del professionista.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, la legittimità dell'istruttoria e delle presunzioni tratte dai conti correnti richiede l'esistenza dell'autorizzazione prevista dalla legge, ma non la sua esibizione al contribuente, salvo che la mancata ostensione abbia concretamente compromesso il diritto di difesa.
  • Le invalidità del procedimento amministrativo tributario non comportano automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti: occorre che l'irregolarità si traduca in un pregiudizio effettivo e decisivo per il contribuente.
  • Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale di redditi non dichiarati; il contribuente può vincerla solo con prova contraria specifica e analitica, riferita a ciascuna operazione contestata.
  • Il giudice tributario, quando il contribuente offre giustificazioni puntuali sulle singole operazioni bancarie, deve esaminarle analiticamente e motivare in modo corrispondente, non essendo sufficiente un richiamo generico alla tracciabilità delle somme.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti non hanno la medesima forza presuntiva per tutti i contribuenti, mentre i versamenti mantengono rilevanza presuntiva generalizzata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.