Cassazione Penale, Sentenza n. 19316/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in sede di legittimità, dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza del Tribunale di Enna dell'11/06/2019 irrevocabile il 27/06/2019). Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la successiva sentenza di condanna della Corte d'appello del 22/06/2023 (irrevocabile l'8/05/2024) aveva unificato i reati nel vincolo della continuazione a favore dell'imputato, sicché la revoca della sospensione condizionale non poteva essere disposta in quanto la seconda sentenza sarebbe stata assorbente e coperta da giudicato
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale disposta dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p., in quanto la successiva condanna (per delitto commesso anteriormente al giudicato della pena sospesa) ha determinato, anche tenendo conto dell'aumento di pena per continuazione, un ammontare complessivo della pena superiore ai limiti di cui all'art. 163 c.p.; la "fictio" della continuazione in favore del reo non impedisce la valutazione dell'entità complessiva della pena ai fini della revoca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (primo comma, n. 2)
Consente la revoca della sospensione condizionale della pena quando interviene successiva condanna per fatti commessi anteriormente al giudicato che, cumulata alla pena sospesa, comporti il superamento dei limiti previsti dalla legge
art. 163 cod. pen.
Fissazione dei limiti per la sospensione condizionale della pena; criterio utilizzato per verificare se la pena complessiva, comprensiva degli aumenti per continuazione, rende impossibile il beneficio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 129 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in ordine al vizio di motivazione; la Corte ne ha ritenuto infondato l'apprezzamento rispetto ai fatti di causa
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso di reati e determinazione della pena; la Corte ha invece valutato che l'aumento per continuazione integra il parametro per escludere il beneficio
artt. 648, 649, 650 cod. proc. pen.
Norme indicate dal ricorrente (probabilmente in relazione a questioni di impugnazione e formalità), ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili e non idonee a contrastare la valutazione sulla revoca
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. è legittima quando una successiva condanna per fatti anteriori al giudicato della pena sospesa, anche dopo l'aumento per continuazione, fa superare i limiti previsti dall'art. 163 c.p.
- La qualificazione della continuazione come "fictio iuris" in favore del reo non impedisce che, ai fini dell'esame per la revoca della sospensione, si valuti l'entità complessiva della pena; se la pena complessiva avrebbe comunque escluso il beneficio, la revoca è legittima
- Nei ricorsi per cassazione diretti contro provvedimenti di revoca della sospensione, le censure meramente critiche sulla valutazione del cumulo delle pene e della loro incidenza sulla misura del beneficio sono difficili da sostenere se la valutazione operata dal giudice dell'esecuzione si fonda su fatti e calcoli di facile verifica
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare l'epoca dei reati, la data di irrevocabilità delle sentenze e il calcolo delle pene complessive (inclusi aumenti per continuazione) prima di sostenere che una sentenza successiva sia assorbente per effetto del giudicato
- Per difendersi efficacemente in casi simili, il difensore dovrebbe proporre censure che mettano in luce errori di calcolo della pena, vizi procedurali o violazioni normative chiare, anziché punti interpretativi sulla fiction della continuazione
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