Cassazione Civile, Ordinanza n. 10811/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società poi dichiarata insolvente contro la banca che aveva ricevuto, in periodo sospetto, due tipi di pagamenti: da un lato l'estinzione di tre mutui attraverso un meccanismo di accollo collegato alla vendita di un immobile da parte della fallita a un terzo; dall'altro alcune rimesse su conto corrente qualificate come solutorie. Il tribunale aveva accolto la revocatoria e rigettato la manleva verso i fideiussori; la corte d'appello aveva confermato la revoca verso il fallimento e accolto la manleva verso i garanti. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) erronea affermazione della scientia decoctionis della banca, per avere valorizzato bilanci e revoca del fido senza considerare altri dati aziendali e nuovi affidamenti, con dedotta violazione delle norme sulla revocatoria, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c.; 2) ultra petita e violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 1273 c.c. per avere qualificato come mezzi anormali di pagamento gli accolli dei mutui e revocato i relativi pagamenti, pur in difetto di specifica domanda sul punto e nonostante l'ipoteca; 3) violazione del giudicato esterno e dell'art. 2909 c.c. in relazione alla revoca delle rimesse su conto corrente, sostenendo che un precedente giudizio aveva già rideterminato i saldi per nullità delle clausole sugli interessi. Il fideiussore che ha resistito e ricorso incidentale ha contestato l'accoglimento della manleva, deducendo la nullità delle clausole di reviviscenza per asserito contrasto antitrust e chiedendo anche il riallineamento delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che tutti i motivi della banca fossero, in sostanza, diretti a una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non ricorrente nel caso. Ha inoltre osservato che il motivo sull'accollo non si confrontava con la ratio della decisione di appello, fondata anche sulla dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; che la revocatoria fallimentare può colpire anche pagamenti eseguiti da terzi e mezzi anormali di pagamento quando vi sia lesione della par condicio; e che il motivo sulle rimesse non scalfiva le argomentazioni della corte territoriale sulla base di calcolo adottata dal c.t.u. e sul giudizio già definito sulla nullità delle clausole bancarie. È stato parimenti dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del fideiussore, perché non adeguatamente specificata la natura omnibus della fideiussione e perché il richiamo alla nullità antitrust non risultava supportato nel modo richiesto; la Corte ha comunque ribadito che la clausola di reviviscenza non è di per sé nulla e che la disciplina antitrust richiamata riguarda le fideiussioni omnibus riconducibili allo schema ABI illecito. Le spese sono state poste a carico della banca verso il fallimento e del ricorrente incidentale verso la banca, con ulteriore contributo unificato per entrambi.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
La revocatoria fallimentare può colpire pagamenti effettuati nel periodo sospetto quando il creditore abbia conosciuto effettivamente lo stato di insolvenza del debitore; rilevano anche mezzi anormali di pagamento e pagamenti eseguiti dal terzo se ledono la par condicio creditorum.
art. 1273 c.c.
L'accollo, anche se non determina di per sé effetto estintivo dell'obbligazione originaria, può costituire mezzo anormale di pagamento quando sia funzionalmente utilizzato per soddisfare il creditore del fallito in modo idoneo a incidere sulla par condicio.
art. 112 c.p.c.
È censurabile solo la decisione che pronunci oltre o al di fuori dei limiti della domanda; nel caso il motivo non ha superato la soglia dell'ammissibilità perché non si confrontava con la ratio della declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è sindacabile solo se apparente, perplessa o contraddittoria; non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; la valutazione della loro idoneità è riservata al giudice di merito.
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve essere specifico; se il giudice d'appello dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità, la successiva disamina nel merito è priva di effetti decisivi ai fini dell'impugnazione.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato esterno può essere rilevante solo se incompatibile con la decisione adottata; nel caso il motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità perché non scalfiva le rationes decidendi sulla base di calcolo delle rimesse.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione ciò che è già stato definitivamente accertato, ma nel caso la censura non era idonea a dimostrare un contrasto decisivo tra i due giudizi.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il motivo incidentale sulle spese è stato assorbito dall'inammissibilità del ricorso incidentale principale.
artt. 2, 14 e 20 l. n. 287/1990
Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 riguarda lo schema ABI della fideiussione omnibus e non si estende automaticamente a fideiussioni di diverso contenuto; la nullità antitrust va provata dalla parte che la deduce.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale colpisce le clausole conformi all'intesa vietata nei contratti 'a valle' della fideiussione omnibus, non contratti diversi o stipulati prima della formazione dell'intesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura investe in realtà l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La scientia decoctionis, ai fini della revocatoria fallimentare, deve essere effettiva e può essere desunta da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- Nella revocatoria fallimentare l'eventus damni è strutturalmente collegato alla lesione della par condicio creditorum; sono revocabili anche pagamenti eseguiti da terzi o mediante strumenti negoziali anomali quando il risultato sostanziale sia la soddisfazione del creditore fuori dal concorso con risorse riconducibili al patrimonio del fallito.
- L'accollo di un debito può integrare un mezzo anormale di pagamento quando, nel concreto assetto negoziale, sia funzionale a estinguere il debito del fallito e a incidere sulla par condicio dei creditori.
- Il motivo di appello deve essere specifico: se la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità non viene censurata, ogni ulteriore esame di merito resta giuridicamente irrilevante in sede di legittimità.
- La nullità antitrust delle fideiussioni va riferita alle clausole conformi allo schema ABI dichiarato illecito e ai contratti a valle effettivamente riconducibili a quell'intesa; non opera automaticamente per fideiussioni diverse o per clausole non adeguatamente provate come sovrapponibili allo schema vietato.
- La clausola di reviviscenza della fideiussione non è nulla per il solo fatto che il pagamento del debito principale sia stato revocato in sede fallimentare, poiché il principio di accessorietà non esclude la rinnovata vigenza della garanzia se il debito principale ritorna a esistere per fatti sopravvenuti.
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