Cassazione Penale, Sentenza n. 22528/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Padova che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 (per essersi trattenuto senza giustificato motivo sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento e del decreto di espulsione). Il ricorrente deduceva nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio perché eseguita presso lo studio del difensore di fiducia (avv. Arnaud) che aveva poi rinunciato al mandato, sostenendo che mancava verifica della effettiva instaurazione del rapporto professionale necessario a ritenere che l'imputato avesse avuto conoscenza del procedimento (riferimento alla pronuncia Sez. U. n. 23948/2019).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la notifica presso il domicilio eletto dal difensore di fiducia era valida: la elezione di domicilio è atto formale distinto dalla nomina o dalla rinuncia al mandato e non viene meno automaticamente per la sola rinuncia del difensore, salvo espressa revoca nella stessa forma. Non risultando alcun espresso rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto, la notifica è assistita dalla presunzione legale di conoscenza. La rinuncia al mandato intervenuta successivamente alla notifica non ha effetto retroattivo. Conseguentemente è stata confermata la condanna per il reato contestato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Norma sostanziale contestata: punisce il trattenimento sul territorio nazionale in violazione di ordine di allontanamento / decreto di espulsione; la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato a fronte della permanenza senza giustificato motivo.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola procedure alternative di notificazione: la Corte richiama che, se il domiciliatario rifiuta la ricezione, la notifica deve procedersi mediante consegna all'avvocato, e che il rifiuto può rendere l'elezione di domicilio inidonea allo scopo. Nel caso specifico, però, non essendo dimostrato rifiuto, la notifica al domicilio eletto è stata ritenuta valida.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (menzionato)
Norma processuale introdotta dalla legge 23/6/2017 n. 103, richiamata in relazione al tema della validità dell'elezione di domicilio e alle verifiche richieste per la dichiarazione di assenza; la Corte osserva che la giurisprudenza pregressa citata dalla difesa si riferiva a fattispecie anteriori all'introduzione della norma, ma comunque non muta il principio che l'elezione di domicilio è atto formale che non si revoca automaticamente con la rinuncia al mandato.
Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish Mhame)
Pronuncia richiamata dalla difesa che afferma la necessità per il giudice di verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra domiciliatario e indagato prima di dichiarare l'assenza; la Corte ha ritenuto che, pur condividendo l'attenzione alla verifica, nel caso concreto non vi era prova di mancato rapporto o di rifiuto e quindi la notifica è valida.
Giurisprudenza: Sez.5 n. 5198 del 27/10/1999 (Cattro) e successivi arresti
Principio consolidato secondo cui nomina del difensore, elezione di domicilio e revoche sono istituti distinti; la revoca dell'uno non comporta automaticamente la revoca dell'altro e la elezione di domicilio mantiene i suoi effetti fino a revoca formale.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore è un atto formale distinto dalla nomina o dalla rinuncia al mandato: la sola rinuncia del difensore non revoca automaticamente la elezione di domicilio.
- Le notificazioni eseguite al domicilio eletto godono di una presunzione legale di efficacia e conoscenza a carico dell'interessato, salvo prova contraria (es. rifiuto espresso del domiciliatario).
- Se il domiciliatario rifiuta espressamente di ricevere l'atto, la elezione di domicilio può risultare inidonea e occorre procedere con le modalità alternative di notifica previste (ad es. consegna all'avvocato secondo art.161 c.4 c.p.p.).
- Una rinuncia al mandato intervenuta dopo l'avvenuta notifica è inefficace retroattivamente e non invalida notifiche già correttamente eseguite.
- In presenza di contestazioni sull'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore domiciliatario, il giudice deve valutare le prove offerte: solo il mancato o rifiuto di ricezione, o altra prova convincente di inidoneità della elezione, può compromettere la validità della notifica e la possibilità di celebrare il processo in absentia.
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