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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30326/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha riformato il provvedimento del GIP che aveva negato la custodia in carcere e ha applicato all'indagato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione a due episodi di incendio contestati provvisoriamente ai sensi dell'art. 423 c.p. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 310, 274 e 275 c.p.p. e dell'art. 125 c.p.p.: ha sostenuto che mancasse l'interesse del pubblico ministero a proporre appello perché non erano state dedotte in modo adeguato le esigenze cautelari; ha contestato la gravità indiziaria, assumendo che gli elementi valorizzati fossero fragili e che il quadro dovesse essere rivalutato anche alla luce delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia e della documentazione prodotta; ha inoltre dedotto una violazione del ne bis in idem sostanziale per la notificazione dell'interrogatorio ex art. 291-quater c.p.p. riguardo agli stessi fatti. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e la mancata adeguata giustificazione della scelta degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, in rapporto a gravità dei fatti e pena prevedibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha osservato che la motivazione sulla gravità indiziaria era costruita con valutazione unitaria e non atomistica degli elementi, valorizzando la credibilità della persona offesa, i riscontri video, la contiguità spazio-temporale degli episodi, i messaggi inviati dal ricorrente e altri elementi sintomatici del movente ritorsivo. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull'appello del pubblico ministero, affermando che il giudice dell'appello cautelare, una volta riconosciuti i gravi indizi, deve esaminare anche le esigenze cautelari e può utilizzare i poteri di cui all'art. 292 c.p.p. Infine, ha reputato manifestamente infondata la doglianza sul ne bis in idem, perché allegata solo in modo assertivo e senza specificare le ragioni della dedotta violazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare provvisoriamente i fatti di incendio contestati al ricorrente.

  • art. 424 c.p.

    Richiamato quale diversa qualificazione giuridica attribuita in sede cautelare a uno degli episodi incendiari, originariamente contestato come incendio e poi riqualificato come danneggiamento seguito da incendio.

  • art. 310 c.p.p.

    Invocato dalla difesa nel quadro delle censure sull'appello cautelare e sulla legittimazione del pubblico ministero a impugnare.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai presupposti delle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione del reato.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato per contestare il criterio di scelta e l'adeguatezza/proporzionalità della misura applicata.

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato per dedurre vizi di motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 291-quater c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale base dell'avviso di interrogatorio ritenuto, in tesi, espressivo di una violazione del ne bis in idem sostanziale.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il giudice dell'appello cautelare, una volta ritenuti sussistenti i gravi indizi, deve valutare anche le esigenze cautelari con i poteri propri del primo giudice.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari, il sindacato della Corte sulla motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica del ragionamento del giudice di merito; non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove o degli indizi già esaminati.
  • La gravità indiziaria può essere fondata su una lettura complessiva e unitaria degli elementi acquisiti: il giudice non deve valutare gli indizi in modo atomistico, ma può inferire la responsabilità da una pluralità di dati convergenti, quali contiguità spazio-temporale, modalità esecutive omogenee, riconoscimenti, riscontri documentali e comportamenti antecedenti o concomitanti.
  • Nel giudizio cautelare, una volta contestata la sola insussistenza dei gravi indizi, l'appello del pubblico ministero devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni necessarie all'adozione della misura richiesta, comprese le esigenze cautelari originariamente prospettate.
  • Il tribunale del riesame, se ritiene sussistenti i gravi indizi, deve esaminare anche le esigenze cautelari e può applicare la misura ritenuta proporzionata e adeguata, motivando sulla concreta attualità del pericolo di reiterazione e sull'insufficienza di misure meno afflittive.
  • La deduzione di una violazione del ne bis in idem sostanziale richiede una specifica allegazione delle ragioni per cui il precedente atto o procedimento determinerebbe un'illegittima duplicazione; un richiamo meramente assertivo all'avviso di interrogatorio non è sufficiente a fondare il vizio.
  • Quando la motivazione cautelare evidenzia un movente ritorsivo e una particolare capacità aggressiva o impulsiva dell'indagato, il giudice può ritenere concreto il pericolo di reiterazione anche in presenza di condotte apparentemente episodiche, se inserite in un più ampio contesto unitario.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiOnere della prova

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