Sentenza del 14/06/2016 n. 5165 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Competenza territoriale - Luogo di residenza - Rileva - Luogo di in cui ha sede l'Ufficio impositore - Non rileva - Competenza del giudice del luogo in cui ha sede il concessionario della riscossione, dove risiede il contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la competenza territoriale della Commissione Tributaria del luogo in cui ha sede il concessionario della riscossione che ha emesso la cartella. La sede dell'ente impositore non rileva quando i suoi atti non sono direttamente impugnati. La competenza si determina quindi in base alla sede del concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione. La questione esaminata è quale Commissione Tributaria sia territorialmente competente: se quella del luogo in cui ha sede l'ente impositore oppure quella del luogo in cui ha sede il concessionario della riscossione presso cui risiede il contribuente.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992
La competenza territoriale delle Commissioni Tributarie è determinata in relazione alla sede dell'ufficio impositore o del concessionario della riscossione nei cui confronti è proposta la controversia.
Quando si impugna una cartella di pagamento emessa dal concessionario, la competenza territoriale si radica presso la Commissione Tributaria del luogo in cui ha sede il concessionario, anche se l'ente impositore si trova in un luogo diverso, purché gli atti di quest'ultimo non siano direttamente impugnati.
Massime di principio
- Per individuare il giudice tributario territorialmente competente occorre considerare il soggetto contro cui è proposta la controversia e l'atto effettivamente impugnato.
- Se viene impugnata una cartella di pagamento, di regola rileva la sede del concessionario della riscossione che l'ha emessa, non la sede dell'ente impositore originario.
- La sede dell'ente impositore può diventare rilevante se vengono contestati direttamente anche suoi atti, come l'avviso di accertamento o altri atti presupposti.
- La competenza territoriale non si determina automaticamente in base alla residenza del contribuente, ma in relazione alla sede dell'ufficio o del concessionario individuato dalla legge.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare quale soggetto abbia emesso l'atto impugnato e indicarlo correttamente, poiché da ciò può dipendere la competenza della Commissione Tributaria.
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