Cassazione Penale, Ordinanza n. 13608/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze erano reiterative, generiche o dirette a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e del fatto, non consentita in cassazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento deciso dalla Corte di cassazione erano proposti due ricorsi, rispettivamente nell'interesse di due imputati condannati in appello. La vicenda riguardava una contestazione per riciclaggio, con riferimento a operazioni di trasferimento e frazionamento di somme di denaro ritenute idonee a occultarne la provenienza delittuosa; per uno dei ricorrenti era stato contestato il reato di cui all'art. 648-bis c.p., mentre l'altro ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto in termini di truffa ex art. 640 c.p. anziché riciclaggio. I motivi di ricorso deducevano: per una ricorrente, violazione di legge e carenza di motivazione sulla conferma della responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato le deduzioni difensive; per l'altro, erronea qualificazione giuridica del fatto; per entrambi, illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema di dosimetria della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate in appello, fossero generici o si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
Il fatto è stato ricondotto alla fattispecie di riciclaggio, in ragione dello spostamento e della frammentazione del bene finalizzati a occultarne la provenienza delittuosa.
art. 640 c.p.
La difesa ne invocava l'applicazione in luogo del riciclaggio, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di riciclaggio.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità è stata applicata la condanna al versamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile il motivo che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione logicamente coerente.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata esponga, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi per il decidere, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione della prova è inammissibile in cassazione.
- Ai fini del riciclaggio, è coerente la qualificazione del fatto quando la condotta realizzi uno spostamento o una frammentazione delle somme o dei beni tale da ostacolarne l'identificazione e occultarne la provenienza illecita.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami la mancanza di segnali positivi di ravvedimento e la complessiva gravità del fatto, senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13433/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13434/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13435/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13436/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13437/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13439/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →