Sentenza n. 5034/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 28 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 28 settembre 2025 per l’attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per la presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerati il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato nella domanda del ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di provvedere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la successiva attivazione del procedimento da parte dell’amministrazione può determinare la cessazione della materia del contendere quando realizzi integralmente la pretesa concretamente azionata, anche se non sia ancora definito il procedimento sostanziale finale.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e può soddisfare la domanda giudiziale diretta a ottenere un provvedimento dell’amministrazione sull’istanza di avvio.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere nel giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalle concrete difficoltà organizzative derivanti dall’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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