Ordinanza n. 154/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano notificato in data 4 maggio 2023 avente ad oggetto “VIA BEATO ANGELICO 20 - p.g. 413249 del 23/07/2021 - pratica n. JPE/19431/2021. Ordinanza di sospensione dei lavori e contestuale ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi”, datato 11 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sospensione dei lavori e contestuale ripristino dello stato dei luoghi relativa a un intervento in via Beato Angelico 20
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento l’ordinanza del Comune di Milano dell’11 aprile 2023, notificata il 4 maggio 2023, con cui sono stati sospesi i lavori e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, nonché un aggiornamento sui fatti e sugli atti eventualmente sopravvenuti e l’indicazione dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto al Comune documentati chiarimenti aggiornati sulla vicenda, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, comunicare gli eventuali atti o fatti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di istruttoria; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il giudice ha avvertito che l’inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell’inerzia processuale della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate nell’adozione dell’ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse come elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non definibile allo stato degli atti, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per ottenere dal ricorrente l’aggiornamento della vicenda e dal resistente chiarimenti documentati, inclusi gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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