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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4414/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società consolidata, controllata da una società consolidante e operante in Tunisia tramite una stabile organizzazione costituita dal tratto tunisino di un gasdotto, aveva chiesto il rimborso di complessivi Euro 44.460.979,00 per gli anni d’imposta 2004 e 2005. La società aveva pagato in Tunisia un’imposizione forfettaria globale sui redditi prodotti nel territorio e, dopo il trasferimento in Italia del domicilio fiscale, aveva assoggettato a Ires in Italia i redditi indicati nel consolidato nazionale. In risposta a un interpello, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 83/E del 2008, aveva riconosciuto la similarità parziale e la definitività della componente dell’imposizione tunisina riferibile all’imposta sulle società, ammettendone la detrazione ai sensi dell’art. 165 Tuir, anziché la deduzione dal reddito. La contribuente domandava quindi il rimborso conseguente alla rideterminazione dell’imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto le domande e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 7264/2014 depositata il 29 dicembre 2014, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’omessa indicazione della richiesta di rimborso nella dichiarazione non comportasse decadenza, che la domanda fosse legittima dopo la Risoluzione 83/E, che non fosse contestato il diritto nel suo an e nel suo quantum e che il termine quadriennale decorresse dal saldo anziché dall’acconto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società consolidata a chiedere il rimborso; 2) violazione dell’art. 165 Tuir, sostenendo che il credito d’imposta non spetta in caso di omessa indicazione dei redditi esteri in dichiarazione; 3) vizio di motivazione per avere la CTR ritenuto non contestati an e quantum, benché l’Agenzia avesse contestato la prova del credito e i criteri di calcolo; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per la medesima erronea affermazione circa la mancata contestazione; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo la CTR esaminato le prove del pagamento delle imposte in Tunisia, l’imputabilità di una quota dell’imposta forfettaria a imposta assimilabile all’Ires e il calcolo del credito e dell’eventuale maggiore Ires versata; 6) violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, perché l’istanza del 22 settembre 2008 sarebbe stata presentata oltre quattro anni dal versamento in acconto del 21 giugno 2004.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi terzo, quarto e quinto. Ha rilevato che l’Agenzia aveva contestato specificamente il diritto al rimborso e che la CTR, limitandosi ad affermare che la domanda era stata presentata «legittimamente» e che non vi erano contestazioni su an e quantum, non aveva reso percepibile il fondamento della decisione né esaminato le contestazioni e le prove rilevanti: la motivazione era quindi apparente. I motivi primo, secondo e sesto, relativi rispettivamente alla legittimazione della consolidata, alle condizioni per la detrazione ex art. 165 Tuir e alla decadenza per il versamento in acconto, sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini i documenti già prodotti, con particolare riguardo alle attestazioni del pagamento delle imposte in Tunisia, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Per questa Corte, a sezioni unite, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

    La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; in tal caso la sentenza è nulla e il vizio è deducibile come error in procedendo.

  • art. 115 c.p.c.

    Inoltre, nelle pagine 17 e 18 del ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate ha riportato il proprio atto di appello con la contestazione specifica del diritto della contribuente al rimborso, con precisa presa di posizione in ordine alla motivazione della sentenza di primo grado.

    La valutazione circa la mancata contestazione dei fatti o del diritto controverso deve confrontarsi con le contestazioni specificamente formulate dalla parte; non può essere affermata in contrasto con il contenuto degli atti processuali.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Tale motivazione, in realtà, è solo apparente, in quanto, oltre a ritenere non contestato in alcun modo il diritto controverso, mentre tale contestazione vi è 'stata, non offre alcuno spunto argomentativo serio per sorreggere il proprio decisum, racchiudendo il proprio sforzo motivazionale essenzialmente nell’avverbio “legittimamente”.

    La decisione tributaria deve esporre argomentazioni idonee a sorreggere il decisum: una motivazione che si limiti a qualificare la domanda come legittima, senza affrontare le contestazioni decisive, è apparente.

  • art. 165 D.P.R. n. 917/1986 (Tuir)

    L’art. 165 Tuir (credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero), poi, prevede che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in deduzione”.

    La norma ammette la detrazione delle imposte estere pagate a titolo definitivo entro il limite della quota d’imposta italiana riferibile ai redditi prodotti all’estero. La Corte riporta la disciplina, ma non decide nel merito se nel caso concreto ricorressero i presupposti, perché il relativo motivo è assorbito.

  • art. 165, comma 8, D.P.R. n. 917/1986 (Tuir)

    Inoltre, al comma 8 si prevede che “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”.

    La detrazione è esclusa se la dichiarazione è omessa o se in quella presentata non sono indicati i redditi esteri. La Corte non ha risolto la questione applicativa sollevata dall’Agenzia, avendola dichiarata assorbita.

  • art. 38 D.P.R. n. 602/1973

    La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà esaminare attentamente i documenti già prodotti ed in particolare le attestazioni di avvenuto pagamento in Tunisia delle imposte, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

    La disposizione è stata invocata per la decadenza dal rimborso e per il dies a quo del termine quadriennale, ma la Corte non ne ha deciso l’applicazione: il motivo è stato dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non permette di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice né di individuare le ragioni che sorreggono la decisione; una simile sentenza è nulla.
  • La motivazione che afferma genericamente la legittimità di una richiesta di rimborso e l’assenza di contestazioni, senza confrontarsi con contestazioni specifiche sull’esistenza e sulla quantificazione del credito e con le prove addotte, non consente di comprendere il fondamento della decisione.
  • Nel giudizio di rinvio relativo al rimborso di imposte estere, il giudice deve esaminare le prove del pagamento all’estero e gli elementi documentali necessari a verificare la quota d’imposta estera detraibile e il calcolo del credito richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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