Cassazione Penale, Sentenza n. 13228/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e mancata/contraddittoria motivazione in relazione al reato di lesioni (capo A), con contestazione dell'attendibilità della vittima Zinni e della mancata valorizzazione delle dichiarazioni a favore della difesa (testimoni Di Deo, Di Matteo, Ranieri, Marra, Biscione, Del Bianco); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di minaccia (capo B), con la censura che la Corte territoriale avrebbe travisato i fatti attribuendo al ricorrente una minaccia in realtà riferibile a Fantini e senza dare il giusto peso alla deposizione di Biscione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. In particolare, la persona offesa Zinni Emiliano ha rimesso la querela (20.5.2022) e l'imputato ha accettato la remissione (21.5.2022). La Corte ha escluso l'aggravante ex art. 585 c.p. ("più persone riunite") rispetto al capo A, ritenendo che dagli elementi acquisiti non risulti provata la condizione richiesta per l'aggravante; l'esclusione dell'aggravante ha reso il reato procedibile a querela, quindi rimettibile. Per tali ragioni i reati (lesioni e minaccia) sono dichiarati estinti per remissione di querela e la sentenza di merito è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 606 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento dei motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha preso atto delle censure ma ha pronunciato sull'estinzione del reato per remissione di querela, assorbendo le questioni di merito.
art. 612 co.2 cod. pen.
Norma che punisce la minaccia aggravata; la Corte ha rilevato che il reato di minaccia contestato è procedibile a querela e pertanto estinguibile tramite remissione della querela da parte della persona offesa.
art. 585 cod. pen.
Aggravante "delle più persone riunite" richiede che la pluralità degli aggressori determini una condizione che riduca o elimini la capacità di reazione della vittima; la Corte ha ritenuto che, nella ricostruzione fattuale acquisita, non risultino dimostrati gli elementi concreti dell'aggravante e l'ha esclusa.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali: la qualificazione e la procedibilità sono influenzate dall'eventuale aggravante; l'esclusione dell'art. 585 ha comportato che il reato di lesioni divenisse procedibile a querela, quindi rimettibile.
art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 (conv. L.176/2020) e art. 16 D.L. 30/12/2021 n.228 (conv. L.15/2022)
Disposizioni procedurali citate per giustificare l'acquisizione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in sede di cassazione; utili per il corretto svolgimento del contraddittorio.
Sez. Un., n. 24241 del 25/02/2004
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta durante il pendere del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta prima della decisione di cassazione e accettata, estingue il reato e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito.
- L'esistenza di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (es. art. 585 c.p.) va valutata con attenzione: se l'aggravante non è provata nei suoi elementi costitutivi concreti, deve essere esclusa e ciò può modificare la procedibilità del reato (da ufficio a querela).
- Se l'esclusione di un'aggravante cambia la procedibilità del reato rendendolo querelabile, la remissione della querela da parte della persona offesa diventa efficace per estinguere il reato.
- In cassazione, se il reato si estingue per remissione di querela, il giudice di legittimità normalmente non approfondisce le questioni di merito sulle responsabilità personali, essendo assorbite dall'estinzione.
- In ipotesi di contestazione di aggravanti basate su 'più persone riunite', occorre che emerga chiaramente dal materiale probatorio che la pluralità degli aggressori abbia concretamente inciso sulla capacità di reazione della vittima; la genericità della presenza di più soggetti non è sufficiente.
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