Sentenza del 13/04/2015 n. 1228 - Comm. Trib. Prov. Lecce
SANZIONI - Dichiarazione dei redditi predisposta da professionista non abilitato - Sentenza penale di condanna - Inapplicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha riconosciuto che la condanna penale del professionista non abilitato costituisce causa di inapplicabilità delle sanzioni nei confronti del contribuente per la dichiarazione predisposta dal professionista stesso. Pertanto, le sanzioni tributarie non possono essere applicate in tale situazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione delle sanzioni per una dichiarazione dei redditi predisposta da un professionista privo del titolo abilitativo. Il contribuente contestava la propria responsabilità sanzionatoria, deducendo che l'adempimento fosse stato affidato a tale professionista e che quest'ultimo fosse stato condannato penalmente per avere svolto l'attività senza possedere i requisiti necessari. La sentenza penale è stata ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione delle sanzioni tributarie previste dagli articoli 5, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 471/1997.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
La disposizione sanziona le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, ma, secondo la sentenza, non trova applicazione nei confronti del contribuente quando l'irregolarità dipende dalla condotta del professionista incaricato, privo di abilitazione e condannato penalmente.
Art. 10, d.lgs. n. 471/1997
La norma è stata interpretata nel senso che la responsabilità sanzionatoria collegata alla predisposizione della dichiarazione non può essere fatta ricadere sul contribuente quando il professionista incaricato abbia operato abusivamente e sia stato oggetto di una sentenza penale di condanna.
Massime di principio
- Quando una dichiarazione fiscale è stata predisposta da un professionista privo dei requisiti abilitativi, la responsabilità del contribuente non è automatica e deve essere valutata alla luce della condotta concretamente tenuta dal professionista.
- Una sentenza penale di condanna del professionista per esercizio abusivo o per condotte connesse alla predisposizione della dichiarazione può costituire un elemento decisivo per escludere l'applicazione delle sanzioni tributarie al contribuente.
- L'esclusione delle sanzioni riguarda la responsabilità sanzionatoria e non elimina necessariamente l'obbligo di correggere la dichiarazione o di versare le imposte eventualmente dovute.
- Per invocare questo principio è opportuno dimostrare l'effettivo incarico conferito al professionista, la sua mancanza di abilitazione, il collegamento tra la sua condotta e l'irregolarità dichiarativa e il contenuto della sentenza penale definitiva.
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