Sentenza n. 589/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto Dirigenziale -OMISSIS- del 12.05.2022 (Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 16.05.2022, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – Servizio Speciali Benefici con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare multifocale in sufficiente controllo opoterapico ed in follow up clinico strumentale di routine” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) reso nell'adunanza n. 2763 del 03.03.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché del parere nr. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) reso nell'adunanza n. 2874 del 04.05.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per patologia tumorale, unitamente ai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego e i pareri presupposti con un unico motivo, deducendo eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza e apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia e sviamento, nonché violazione dei d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 in relazione al rischio tipizzato. Il militare sosteneva che l’Amministrazione avesse valutato soltanto i fattori di rischio generici della patologia secondo la letteratura medica astratta, senza esaminare concretamente la sua storia anamnestica e l’esposizione, durante le missioni in Kosovo e Bosnia, a contaminanti derivanti dall’uso di uranio impoverito e metalli pesanti, in assenza di adeguate protezioni individuali. L’Amministrazione ha inoltre eccepito in giudizio la tardività dell’istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, ma tale profilo non era stato posto a fondamento dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di diniego e i pareri del Comitato di Verifica. Ha ritenuto che i pareri fossero stereotipati, insufficientemente motivati e carenti di adeguata istruttoria, poiché, pur dando atto del servizio prestato in scenari di guerra, non avevano approfondito gli specifici fattori di rischio connessi all’impiego non protetto in teatri operativi esposti a uranio impoverito e metalli pesanti, limitandosi a considerazioni astratte sulle cause statistiche della patologia nella popolazione generale. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 15/2025, il giudice ha ritenuto sufficiente, per il militare, la dimostrazione dell’impiego in teatri connotati dalla presenza di uranio impoverito o altri metalli pesanti, della successiva insorgenza di una patologia tumorale e dell’assenza, nella letteratura scientifica, di un’esclusione in linea di principio di un’associazione tra patologia e fattori di rischio ambientali o lavorativi; spetta invece all’Amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa idonea a escludere anche il contributo concausale del servizio. L’eccezione di tardività è stata dichiarata inammissibile perché costituiva un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento e perché l’Amministrazione aveva esaurito la propria discrezionalità sul punto non avendolo esaminato nell’atto impugnato. La pratica è stata rimessa all’Amministrazione per un nuovo esame, previo nuovo parere del Comitato, con l’obbligo di valutare gli specifici fattori di rischio e di indicare eventuali fattori causali alternativi concretamente riferibili al militare. Il Comitato dovrà esaurire, una volta per tutte, lo spazio tecnico-discrezionale residuo e non potrà rivalutare in senso sfavorevole elementi già apprezzati favorevolmente. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 3.305,00 oltre accessori per spese processuali.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001
La tempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere valutata dall’Amministrazione nel provvedimento; la relativa motivazione non può essere introdotta per la prima volta negli atti difensivi del giudizio.
d.P.R. n. 37/2009
Richiamato dal ricorrente in relazione al rischio tipizzato connesso al servizio prestato in teatri operativi contaminati.
d.P.R. n. 90/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione al rischio tipizzato connesso al servizio militare.
d.P.R. n. 40/2012
Richiamato dal ricorrente in relazione al rischio tipizzato e alla valutazione della dipendenza da causa di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento dei dati sensibili.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte dopo l’impiego militare in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o metalli pesanti, al militare è sufficiente dimostrare l’effettivo impiego in tali teatri, la successiva insorgenza della patologia e il fatto che la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione tra la patologia e i fattori di rischio ambientali o lavorativi ivi presenti.
- Una volta fornita tale dimostrazione, spetta all’Amministrazione provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, riferibile concretamente al militare, idonea a escludere qualsiasi contributo causale o concausale del servizio.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando, pur dando atto dell’impiego del militare in uno scenario operativo esposto a contaminanti, si limita a richiamare fattori di rischio generici della patologia nella popolazione senza valutare le concrete condizioni di servizio e gli specifici fattori di rischio ambientali.
- L’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione lacunosa del provvedimento introducendo per la prima volta negli atti difensivi una causa ostativa, quale la tardività della domanda di riconoscimento della causa di servizio, non esaminata nell’atto impugnato.
- Quando il giudice annulla un diniego per carenze istruttorie e motivazionali lasciando residuare uno spazio tecnico-discrezionale, l’Amministrazione deve riesaminare la domanda una sola volta, svolgendo un’istruttoria completa sugli specifici fattori di rischio e sui possibili fattori causali alternativi, senza rivalutare in senso sfavorevole elementi già apprezzati favorevolmente.
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