Ordinanza n. 297/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento prot. n. 0145793 del 20 novembre 2025 in uno alla relativa nota di trasmissione con cui ANAC ha disposto l'iscrizione della ricorrente nel casellario informatico - Area B; 2) dell'iscrizione effettuata per la durata di tre anni della notizia dell'avvenuta risoluzione del contratto di servizio con il Comune di San Vitaliano così come disposta con il provvedimento sub 1; 3) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento Fasc. Anac n. 3392/2025 Prot. Uscita N.0126142 del 25 settembre 2025; 4) ove e per quanto lesiva, della nota di segnalazione del Comune di San Vitaliano del 22 settembre 2025 ovvero, laddove esistente, della segnalazione effettuata in data 25 agosto 2025, non conosciuta dalla ricorrente, in uno ai relativi modelli di segnalazione; 5) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di iscrizione nel Casellario informatico – Area B e annotazione triennale della risoluzione di un contratto di servizio con un Comune
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento ANAC di iscrizione nel Casellario informatico e l’annotazione per tre anni della notizia relativa alla risoluzione di un contratto di servizio con il Comune di San Vitaliano. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento ANAC, la segnalazione del Comune e gli atti presupposti e consequenziali. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure riferite, in particolare, alla natura e alla funzione dell’annotazione, alla tempestività della segnalazione, alla garanzia del contraddittorio, all’obbligo di motivazione sull’utilità della notizia e alla legittimità della risoluzione contrattuale e degli inadempimenti posti a suo fondamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare e con riserva degli approfondimenti di merito, nessuna censura presentasse adeguato fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che l’annotazione non interdittiva nel Casellario informatico, disciplinata in precedenza dall’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e attualmente dall’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, non ha natura sanzionatoria; che il termine per la trasmissione delle segnalazioni ad ANAC è acceleratorio; che il contraddittorio con l’operatore economico risultava assicurato sia nella fase di risoluzione del contratto sia nel procedimento davanti ad ANAC; che la risoluzione contrattuale costituisce un’ipotesi tipica di annotazione, rispetto alla quale l’obbligo di motivare l’utilità della notizia può essere attenuato, salvo elementi straordinari idonei a escluderne ogni utilità, non ravvisati nel caso concreto. Inoltre, gli elementi dedotti e prodotti dall’impresa non apparivano sufficienti, in sede cautelare, a dimostrare l’illegittimità della risoluzione o la manifesta infondatezza degli inadempimenti in misura tale da escludere l’annotazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 23 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris e ha respinto la domanda di sospensione.
art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016
La precedente disciplina del Casellario informatico è richiamata per affermare che l’annotazione non interdittiva non ha natura sanzionatoria e che il termine per la trasmissione delle segnalazioni è acceleratorio.
art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023
La disciplina vigente del Casellario informatico è richiamata per le medesime finalità: l’annotazione non interdittiva non è sanzionatoria e il termine per la segnalazione ha natura acceleratoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’annotazione non interdittiva nel Casellario informatico ANAC non ha natura sanzionatoria, ma funzione informativa e di supporto alla valutazione delle stazioni appaltanti sull’affidabilità degli operatori economici.
- Il termine previsto per la trasmissione ad ANAC delle segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti ha natura acceleratoria e il suo eventuale superamento non determina, di per sé, l’illegittimità dell’annotazione.
- Quando l’annotazione riguarda una risoluzione contrattuale, ipotesi tipica di iscrizione nel Casellario, l’obbligo di motivare in modo puntuale l’utilità della notizia può essere attenuato; resta necessario un approfondimento maggiore soltanto in presenza di elementi concreti e straordinari idonei a escludere ogni utilità della notizia per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore.
- Il contraddittorio con l’operatore economico deve essere assicurato sia nel procedimento che conduce alla risoluzione contrattuale sia nel successivo procedimento davanti ad ANAC; la sua effettiva instaurazione esclude, in linea di principio, la censura di violazione delle garanzie partecipative.
- In sede cautelare, la sospensione dell’annotazione non può essere accordata in assenza di profili di illegittimità prima facie evidenti della risoluzione contrattuale o di manifesta infondatezza degli inadempimenti che ne costituiscono il presupposto.
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