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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36356/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell\'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della sentenza del 30/04/2010 (condanna per art. 416-bis c.p.) per violazione del divieto di "bis in idem". Il ricorrente sosteneva che la successiva sentenza di condanna (Corte di Assise di Palmi, 21/06/2011) si fondava sugli stessi fatti e sulle stesse prove relativi a reati commessi nell\'ottobre 2007, cio\'che provocherebbe identit\'a del fatto e quindi duplicazione della punizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha condiviso la motivazione dell\'ordinanza impugnata: le due decisioni giudiziali hanno riguardato partecipazioni associative in periodi cronologici differenti e consequenziali (Tribunale di Palmi: fino al 17/11/2007; Corte di Assise di Palmi: dal 18/11/2007 al 30/04/2009), pertanto non sussiste identit\'a del fatto ai fini del divieto di bis in idem. Per l\'inammissibilit\'a il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l\'associazione di tipo mafioso; oggetto delle condanne impugnate. La decisione ha valutato la partecipazione associativa in relazione a periodi temporali distinti.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione dell\'ordinanza (violazione e difetto di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato rispetto alla motivazione fornita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la misura a favore della Cassa delle ammende.

  • Principio del "bis in idem" (divieto di doppia punizione)

    Principio di diritto che impedisce di punire due volte lo stesso fatto. La Corte ha interpretato il principio considerando l\'identit\'a del fatto in base al contenuto delle decisioni e ai periodi temporali oggetto delle condanne: se le decisioni riguardano fatti storici diversi e successivi, non opera il bis in idem anche se possono essere utilizzate prove comuni.

Massime di principio

  • Per valutare la presenza del "bis in idem" conta il contenuto delle decisioni e l\'identit\'a del fatto oggetto di condanna (nucleo fattuale e periodo temporale), non l\'identit\'a delle prove usate.
  • Due condanne per reati associativi possono coesistere se si riferiscono a periodi cronologici distinti e successivi: la successione temporale esclude in genere la sovrapposizione del medesimo fatto.
  • La mera circostanza che prove o elementi probatori siano in parte coincidenti non è sufficiente a configurare il divieto di doppia punizione; è necessario dimostrare che le decisioni hanno effettivamente punito lo stesso fatto nella sua sostanza.
  • I ricorsi che non confutano concretamente la motivazione del giudice e si limitano ad asserire genericamente l\'identit\'a dei fatti o delle prove rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e, se non riesce a dimostrare l\'assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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