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Sentenza

Sentenza n. 3437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima,-OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna e il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna, irrogata per 191 accessi al sistema informativo 3270 relativi a dati di colleghi, nonché i provvedimenti conseguenti al ricorso gerarchico. Il procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico si era concluso con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, confermata in appello, in ragione dell’abilitazione nominativa generale e della plausibile riconducibilità degli accessi all’attività di servizio. Il TAR aveva ritenuto applicabile l’efficacia vincolante dell’art. 653 c.p.p. e aveva annullato gli atti disciplinari. Il Ministero ha appellato deducendo: l’erronea assimilazione della sentenza di non luogo a procedere a una sentenza penale irrevocabile di assoluzione; la possibilità di rivalutare disciplinarmente fatti e circostanze esaminati in sede penale; l’erroneità dei criteri utilizzati dal TAR nel sindacato sul potere disciplinare. Il militare ha riproposto le censure assorbite relative alla tardività dell’avvio del procedimento, alla sproporzione della sanzione e alla composizione della commissione di disciplina.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con integrale rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’art. 653, comma 1, c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare soltanto alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione. La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. non è una sentenza di assoluzione, perché riguarda l’idoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio, e non è irrevocabile, potendo essere revocata ai sensi dell’art. 434 c.p.p. Pertanto, essa non vincolava l’Amministrazione. In applicazione del principio di autonomia tra procedimento penale e disciplinare, l’Amministrazione poteva rivalutare i fatti, anche sotto profili ulteriori o diversi da quelli penalmente considerati, purché sulla base di adeguata istruttoria e di una motivazione non illogica, irragionevole o travisata. Gli accessi reiterati al sistema 3270, effettuati per controllare personalmente e in modo irrituale la gestione del lavoro straordinario da parte del superiore, sono stati ritenuti autonomamente rilevanti sul piano deontologico e disciplinare, anche perché il militare avrebbe dovuto utilizzare i canali gerarchici propri dell’ordinamento militare. La finalità istituzionale genericamente invocata e l’abilitazione nominativa generale non sono state ritenute sufficienti a legittimare tali accessi disciplinarmente. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni disciplinari è limitato ai casi di illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. È stata respinta anche la censura di tardività: il termine "senza ritardo" richiede ragionevole prontezza, da valutarsi in rapporto alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti; i circa cinque mesi intercorsi erano giustificati dai passaggi gerarchici, dalla complessità della vicenda penale e dal numero degli accessi da verificare. È stata respinta la censura di sproporzione, poiché la sanzione di due giorni di consegna rientrava nella parte bassa della cornice normativa e l’Amministrazione aveva considerato gravità, grado, anzianità e precedenti disciplinari. L’irregolare composizione della commissione, priva di un pari grado dell’incolpato, è stata ritenuta ininfluente in assenza di un pregiudizio concreto, anche perché la commissione aveva espresso parere favorevole al militare e l’autorità aveva irrogato la sanzione meno grave della consegna semplice. Spese del doppio grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso

    L’efficacia vincolante nel procedimento disciplinare richiede una sentenza penale che sia al contempo di assoluzione e irrevocabile; la sentenza di non luogo a procedere non rientra nell’ambito applicativo della norma.

  • art. 425 c.p.p.

    sostenere l’accusa in giudizio

    La sentenza di non luogo a procedere riguarda l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio e non costituisce una sentenza di assoluzione.

  • art. 434 c.p.p.

    sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio

    La possibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere esclude la sua irrevocabilità e quindi l’efficacia di giudicato prevista dall’art. 653 c.p.p.

  • art. 1393 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Esprime, nell’ordinamento militare, il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e giudizio penale aventi ad oggetto i medesimi fatti.

  • art. 713 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    doveri attinenti al grado

    La condotta di controllo individuale e irrituale, effettuata mediante accessi reiterati a dati di colleghi senza una ragionevole finalità di servizio, può integrare la violazione dei doveri attinenti al grado.

  • art. 719 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    La condotta disciplinare può essere valutata anche in relazione alla diffusione di dissapori tra i militari del reparto e alla lesione dello spirito di corpo.

  • art. 1358 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    fino al massimo di sette giorni consecutivi

    La sanzione di due giorni di consegna è stata ritenuta collocata nella parte bassa della cornice sanzionatoria e non manifestamente sproporzionata.

  • art. 1398 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    La locuzione impone una ragionevole prontezza nell’avvio del procedimento disciplinare, da valutare considerando gravità della violazione e complessità degli accertamenti, senza imporre l’immediatezza della contestazione.

  • art. 1400, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    la commissione … è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza

    La violazione della composizione prevista dalla norma non determina automaticamente l’annullamento se non è dimostrato un concreto pregiudizio, soprattutto quando il parere della commissione è favorevole all’incolpato e la sanzione irrogata è meno grave.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all’appellato di riproporre in appello i motivi assorbiti non esaminati dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • L’efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare prevista dall’art. 653 c.p.p. presuppone una sentenza penale di assoluzione irrevocabile; la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., essendo strutturalmente revocabile ai sensi dell’art. 434 c.p.p. e non costituendo una pronuncia di assoluzione, non vincola l’Amministrazione nell’accertamento e nella valutazione disciplinare dei fatti.
  • Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale: il medesimo fatto può essere penalmente irrilevante ma disciplinarmente illecito, perché i due giudizi operano su fattispecie, finalità e parametri differenti. L’Amministrazione può valorizzare circostanze ulteriori o attribuire al fatto un diverso disvalore disciplinare, purché svolga un’adeguata istruttoria e motivi senza illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • In assenza del vincolo derivante da una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, l’Amministrazione può ricostruire autonomamente i fatti, la loro riferibilità all’incolpato e la loro rilevanza disciplinare, anche in modo non coincidente con la valutazione penale.
  • Le valutazioni sulla rilevanza disciplinare della condotta e sulla scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice soltanto per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’autorità disciplinare.
  • Il requisito dell’avvio del procedimento disciplinare "senza ritardo" non impone la contestazione immediata, ma richiede ragionevole prontezza, da apprezzare in concreto in relazione alla gravità della violazione, alla complessità degli accertamenti e ai passaggi necessari nella linea gerarchica.
  • L’irregolare composizione di una commissione disciplinare non comporta l’annullamento dell’atto conclusivo in assenza di un pregiudizio concreto ed effettivo per l’incolpato.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiTermini del procedimento

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