Cassazione Penale, Sentenza n. 41397/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto le domande di affidamento in prova (art. 47 ord. pen.) e di affidamento terapeutico (art. 94 DPR n. 309/1990). Il Tribunale aveva ritenuto applicata, al titolo esecutivo, la circostanza aggravante di "agevolazione mafiosa" (art. 7 legge n. 203/1991), desumendo da ciò l'inammissibilità dell'affidamento ordinario per effetto della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 4‑bis ord. pen.; inoltre aveva ritenuto il programma terapeutico ambulatoriale non idoneo a garantire adeguata tutela della sicurezza collettiva. La difesa ha contestato che la sentenza di condanna (titolo esecutivo) non riportava l'aggravante e ha denunciato travisamento del titolo e nullità della motivazione ex art. 125, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il rilievo che il Tribunale di Sorveglianza aveva erroneamente attribuito al titolo esecutivo la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. Tale travisamento del titolo ha inciso sulle valutazioni di ammissibilità e di pericolosità che giustificavano il diniego delle misure alternative. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
Norma normativa che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale deve valutare l'ammissibilità e l'idoneità della misura sulla base del titolo esecutivo e della pericolosità effettiva del condannato
art. 94 DPR n. 309/1990
Prevede l'affidamento terapeutico per tossicodipendenti; la sua applicazione richiede valutazione del programma terapeutico e della compatibilità con la tutela della sicurezza collettiva
art. 74 DPR n. 309/1990
Disposizione relativa a reati in materia di stupefacenti; è titolo di condanna preso in esame dal Tribunale, la presenza o meno di aggravanti rileva ai fini dell'art. 4‑bis
art. 73 DPR n. 309/1990
Disciplina altre ipotesi di traffico di stupefacenti; citata come capo contestato, anche ai fini della valutazione complessiva della pericolosità
art. 7 legge n. 203/1991 (d.l. n. 152/1991 richiamato nel testo)
Prevede l'aggravante per condotte di agevolazione di tipo mafioso; la sua effettiva applicazione al titolo esecutivo è decisiva perché può attivare la relativa presunzione di pericolosità prevista dall'art. 4‑bis
art. 4‑bis ordinamento penitenziario
Introduce la presunzione relativa di pericolosità e l'inammissibilità di benefici e misure alternative quando il condannato ha commesso delitti di tipo mafioso o altri reati aggravati; la norma ha efficacia esclusivamente se le aggravanti risultano effettivamente applicate nel titolo esecutivo
art. 125, comma 3 codice di procedura penale
Prevede la nullità del provvedimento quando la motivazione è mancante o del tutto apparente; la difesa ha invocato tale nullità perché il provvedimento si basava su un fatto inesistente (l'aggravante non presente nel titolo)
Massime di principio
- Il Tribunale di Sorveglianza può escludere misure alternative per effetto delle cause di inammissibilità previste dall'art. 4‑bis, ma solo quando le circostanze aggravanti siano effettivamente indicate nel titolo esecutivo: l'accertamento del contenuto della sentenza di condanna è presupposto imprescindibile
- Se il provvedimento di diniego si fonda su elementi non presenti nel titolo esecutivo (es. aggravante non applicata), sussiste travisamento del titolo e ciò può costituire motivo di annullamento per vizio di motivazione o nullità
- La valutazione dell'idoneità di un programma terapeutico (ambulatoriale o altro) deve essere motivata concretamente in relazione alla personalità del detenuto, ai margini di controllo e alla tutela della sicurezza collettiva, non su presunzioni generiche o su circostanze non accertate
- La parte che impugna può ottenere l'annullamento con rinvio quando la Corte accerti che l'errore rilevante ha influito sulle conclusioni del giudice di merito, consentendo un nuovo esame con il corretto inquadramento del titolo esecutivo
- Quando si solleva la questione della mancata o erronea indicazione di aggravanti, è essenziale produrre il titolo esecutivo (sentenza di condanna) e contestarne puntualmente la ricostruzione adottata dal giudice di merito
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