Sentenza n. 1574/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha ammesso una costituenda ATS alla successiva fase di co-progettazione con punteggio di 86,27, l'art. 15 del bando e i verbali di gara
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente aveva impugnato la determinazione del Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Salerno n. 1985 del 10 aprile 2026, con cui era stata ammessa alla successiva fase di co-progettazione una costituenda ATS composta da enti del terzo settore, con punteggio di 86,27. Aveva inoltre impugnato l'art. 15 del bando, ritenuto formulato sulla base di criteri vaghi e generici, e i verbali di gara del 5 e 12 marzo 2026. Il Comune si era costituito resistendo nel merito. Dopo aver rinunciato alla domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato con memoria del 14 settembre 2026 di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la determinazione, il bando e i verbali. Ha rilevato che, in applicazione del principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse, spettando al giudice prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Spese compensate per la natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in considerazione della dichiarazione resa da parte ricorrente,
La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire
Fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse; il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità, senza procedere d'ufficio né rivalutare al posto della parte l'interesse ad agire.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino a quando la causa è trattenuta in decisione; il giudice prende atto della dichiarazione e dichiara l'improcedibilità, senza procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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