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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-397/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022. — HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Vendite non assoggettate all’IVA – IVA indebitamente fatturata e assolta – Liquidazione del prestatore – Rifiuto di rimborso da parte dell’autorità tributaria al destinatario dell’IVA indebitamente versata – Principi di effettività, neutralità fiscale e non discriminazione. — Causa C-397/21

Giurisprudenza europea62021CJ0397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esteso alla fattispecie la logica della giurisprudenza Reemtsma: quando il prestatore non è più in grado di restituire l’IVA indebitamente fatturata, il destinatario deve poter agire direttamente verso l’amministrazione finanziaria. La disciplina nazionale che esclude tale rimedio, pur in assenza di frode e di rischio per l’erario, è incompatibile con il principio di neutralità e con l’effettività della tutela. La Corte ha inoltre chiarito che, se il rimborso viene ritardato oltre un termine ragionevole, spettano interessi; le regole di calcolo sono rimesse al diritto nazionale, purché garantiscano un ristoro adeguato.

Rimborso dell’IVA indebitamente fatturata in caso di impossibilità di recupero dal prestatore in liquidazione e corresponsione degli interessi sul rimborso tardivo.

La questione giuridica

Se la direttiva IVA, letta alla luce dei principi di effettività, neutralità fiscale e non discriminazione, osti a una normativa/prassi nazionale che impedisce al destinatario di ottenere direttamente dall’amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata all’erario dal prestatore, quando il recupero presso quest’ultimo è impossibile o eccessivamente difficile per la sua liquidazione; e, in caso affermativo, se l’amministrazione debba corrispondere interessi e da quando.

Principio di diritto

La direttiva IVA, letta alla luce dei principi di effettività e neutralità, osta a una normativa nazionale che neghi al destinatario il rimborso diretto dall’erario dell’IVA indebitamente fatturata e versata dal prestatore quando il recupero presso quest’ultimo sia impossibile o eccessivamente difficile per la sua liquidazione, anche in assenza di frode o abuso e senza rischio di perdita di gettito. Inoltre, se il rimborso non avviene entro un termine ragionevole dopo la richiesta, l’articolo 183 della direttiva IVA impone il pagamento degli interessi, mentre le modalità concrete restano affidate all’autonomia procedurale nazionale entro i limiti di equivalenza ed effettività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 183 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 203 della direttiva 2006/112/CE

Rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e interessi in caso di liquidazione del prestatore

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in una controversia tra Humda e l’amministrazione fiscale ungherese. La Corte era chiamata a verificare la compatibilità con la direttiva IVA di una disciplina nazionale che non consente al destinatario della prestazione di ottenere direttamente dall’erario il rimborso dell’IVA addebitata per errore, quando il recupero dal prestatore è divenuto impossibile per la sua liquidazione.

Fatti e procedimento principale

La dante causa di Humda aveva commissionato servizi connessi al progetto del padiglione ungherese all’Expo di Milano 2015. Il prestatore aveva emesso nove fatture comprensive di IVA, poi versata all’amministrazione fiscale ungherese. In seguito a controllo, l’autorità aveva accertato che l’operazione non era imponibile in Ungheria, poiché relativa a un bene situato in Italia, e che l’IVA era stata quindi fatturata erroneamente. Humda ha chiesto il rimborso dell’importo indebitamente pagato e degli interessi, sostenendo che l’azione civile contro il prestatore era inefficace perché quest’ultimo era stato sottoposto a liquidazione e il credito era irrecuperabile. La domanda amministrativa e il ricorso interno sono stati respinti, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la direttiva IVA osti al diniego di un rimborso diretto al destinatario quando il prestatore, dopo aver versato l’IVA all’erario, è in liquidazione e il recupero nei suoi confronti è impossibile o eccessivamente difficile;
  • se, in tale ipotesi, il destinatario possa rivolgersi direttamente all’amministrazione fiscale;
  • se il rimborso debba essere accompagnato da interessi e con quali regole temporali.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare gli articoli 167, 168, lettera a), 183 e 203 della direttiva 2006/112/CE. L’articolo 167 disciplina la nascita del diritto a detrazione; l’articolo 168, lettera a), consente la detrazione dell’IVA dovuta o assolta sugli acquisti in uno Stato membro; l’articolo 183 riguarda il rimborso dell’eccedenza di IVA; l’articolo 203 prevede che chiunque indichi l’IVA in fattura è debitore dell’imposta indicata.

Ragionamento della Corte: rimborso diretto al destinatario

La Corte ha ricordato che il principio di neutralità dell’IVA è garantito dal meccanismo della detrazione e che, in mancanza di una disciplina specifica nella direttiva IVA sulla regolarizzazione dell’IVA indebitamente fatturata, spetta agli Stati membri stabilire le condizioni del rimborso. Tuttavia, per salvaguardare neutralità ed effettività, gli ordinamenti nazionali devono prevedere la possibilità di correggere ogni imposta indebitamente fatturata. Richiamando la giurisprudenza Reemtsma e PORR Építési Kft., la Corte ha ribadito che, se il recupero nei confronti del prestatore è impossibile o eccessivamente difficile, in particolare per insolvenza o liquidazione, lo Stato membro deve mettere a disposizione del destinatario un rimedio effettivo, compresa la possibilità di rivolgersi direttamente all’amministrazione tributaria. Nel caso di specie, la disciplina ungherese, così come applicata, privava di fatto Humda di qualsiasi recupero pur in assenza di frode o abuso e senza rischio di perdita di gettito fiscale. Ciò è stato ritenuto sproporzionato e contrario ai principi di effettività e neutralità.

Ragionamento della Corte: interessi sul rimborso

Quanto agli interessi, la Corte ha distinto la situazione da quella delle imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione: qui l’IVA era stata prelevata ai sensi dell’articolo 203 della direttiva IVA, quindi non si trattava di un prelievo “in violazione” del diritto UE in senso stretto. La Corte ha però osservato che il rimborso richiesto dal destinatario, in assenza di rischio di perdita di gettito, è assimilabile a un’eccedenza di IVA ai sensi dell’articolo 183. Di conseguenza, se l’amministrazione non rimborsa entro un termine ragionevole dalla richiesta, il principio di neutralità impone la corresponsione di interessi per compensare il danno finanziario derivante dall’indisponibilità delle somme. Le modalità di calcolo e applicazione degli interessi restano affidate all’autonomia procedurale degli Stati membri, nei limiti dei principi di equivalenza ed effettività; il diritto interno non può però privare il contribuente di un ristoro adeguato della perdita subita per il ritardo.

Decisione/dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • la direttiva 2006/112/CE, letta alla luce dei principi di effettività e neutralità dell’IVA, osta a una normativa nazionale che impedisca al destinatario di ottenere direttamente dall’amministrazione il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata dal prestatore, quando il recupero presso quest’ultimo sia impossibile o eccessivamente difficile per la liquidazione, anche in assenza di frode o abuso;
  • l’articolo 183 della direttiva IVA, letto alla luce del principio di neutralità, impone all’amministrazione di corrispondere interessi se non effettua il rimborso entro un termine ragionevole dopo la richiesta; le modalità restano regolate dal diritto nazionale, purché compatibili con equivalenza ed effettività.

Principi affermati per la prassi professionale

Per gli operatori, la pronuncia conferma che il contribuente non può essere lasciato privo di tutela quando il recupero dell’IVA erroneamente addebitata dal prestatore diventa impraticabile per ragioni concorsuali o di liquidazione. In tali casi, il diritto dell’Unione impone un rimedio diretto verso l’erario e, se il rimborso ritarda oltre un tempo ragionevole, anche la liquidazione degli interessi.

Come è indicizzato

Materieivarimborso dell’imposta indebitamente versataneutralità fiscaleprincipio di effettivitàinteressi moratori

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