Cassazione Civile, Ordinanza n. 30286/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, contro il quale il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla CTR Lazio, ma quest'ultima dichiarava l'impugnazione inammissibile perché notificata tramite operatore di posta privata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Amministrazione contestava tale declaratoria, sostenendo la validità della notifica eseguita a mezzo di posta privata e la tempestività dell'invio. Il contribuente non si è costituito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 299/2020, la notificazione dell'atto giudiziario eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo nel periodo rilevante è nulla e non inesistente, ma che tale nullità non sana il difetto di prova della tempestività dell'impugnazione. Nel caso concreto mancava in atti una prova idonea sia della data di spedizione sia della effettiva ricezione dell'appello da parte del contribuente; perciò la CTR aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione del sopravvenire dei principi giurisprudenziali applicati.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
entro sei mesi dal deposito della sentenza
in assenza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine per proporre appello decorre dal deposito della sentenza e va rispettato a pena di decadenza.
art. 51 d.lgs. 546/1992
l'appello tributario tardivo è inammissibile; la tempestività dell'impugnazione deve risultare provata da chi la propone.
direttiva n. 2008/6/CE
nel quadro normativo successivo alla direttiva, la possibilità di notificare atti giudiziari da parte degli operatori postali privati dipende dall'esistenza di un idoneo titolo abilitativo e delle condizioni stabilite dall'ordinamento interno.
L. n. 124/2017
ha introdotto il regime interno richiamato dalla Corte in tema di notificazioni tramite operatori postali privati.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione deve essere provata dalla parte che la propone, secondo i criteri ordinari di riparto dell'onere della prova.
- Quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, l'appello va proposto entro il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza.
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo non è inesistente ma nulla; tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non vale a fondare la certezza legale della data di consegna necessaria ai fini della tempestività dell'impugnazione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, essendo collegata a termini perentori e a interessi indisponibili, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e non è sanata dalla costituzione dell'appellato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30188/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30189/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2021 del 27/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →