Sentenza del 01/10/2015 n. 19603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 1999, con cui erano state richieste maggiori imposte dirette e IVA per omessa contabilizzazione di ricavi e indebita deduzione di costi. Contestava, tra l'altro, l'utilizzo dell'accertamento induttivo nonostante la regolarità formale della contabilità, l'inattendibilità e l'esiguità del campione utilizzato per determinare le percentuali di ricarico, la mancata considerazione di note di credito e di diverse categorie di prodotti, nonché il recupero a tassazione di spese per utenze, locazione, servizi e autovetture. In Cassazione ha dedotto vizi di motivazione, violazioni delle regole sull'onere della prova, delle norme sull'accertamento induttivo e del divieto di ultrapetizione.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso solo relativamente ad alcune spese. La CTR della Sicilia ha rigettato l'appello principale della contribuente e accolto quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo anche in presenza di scritture formalmente regolari, quando emergano anomalie nelle percentuali di ricarico o altri elementi gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre ritenuto generiche o tardive le contestazioni della società e non adeguatamente documentata la deducibilità delle spese. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i nove motivi: alcuni non rispettavano i requisiti formali dell'art. 366-bis c.p.c., altri non erano autosufficienti, non censuravano correttamente la ratio decidendi o proponevano questioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata partecipazione dell'Amministrazione al giudizio.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha ritenuto che molte censure fossero state prospettate con il vizio processuale o motivazionale errato.
Art. 366-bis c.p.c.
Imponeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la formulazione di un quesito di diritto o di un momento di sintesi chiaro e autonomo per i vizi motivazionali. La mancata osservanza di tale requisito ha determinato l'inammissibilità di numerosi motivi.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. La Corte ha escluso che la CTR avesse posto a carico della contribuente l'onere di dimostrare la compatibilità del reddito dichiarato con il metodo dell'Ufficio; le era stato invece richiesto di indicare e provare il diverso risultato derivante da criteri alternativi.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le omissioni, inesattezze o insufficienze della contabilità, unite ad altri elementi presuntivi, rendano inattendibili i dati dichiarati. Secondo il principio richiamato, l'accertamento induttivo può essere utilizzato anche a fronte di contabilità formalmente regolare, se risultano anomalie abnormi o irragionevoli e circostanze gravi, precise e concordanti.
Art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Riguarda il contenuto del ricorso tributario e la specificità delle domande e dei motivi. La Corte ha confermato che la censura della contribuente non coglieva entrambe le autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento dell'inammissibilità delle contestazioni.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e di non decidere oltre i limiti di essa. La doglianza per omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per carenza dei requisiti formali richiesti.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non impedisce automaticamente un accertamento analitico-induttivo: anomalie significative nelle percentuali di ricarico, se supportate da elementi gravi, precisi e concordanti, possono giustificarlo.
- Contestare un campione o un metodo di ricostruzione non è sufficiente con affermazioni generiche; il contribuente deve indicare concretamente errori, dati omessi, documenti rilevanti e il diverso risultato numerico che ne deriverebbe.
- Le questioni di fatto e i documenti non dedotti tempestivamente nei gradi di merito non possono, di regola, essere introdotti per la prima volta in appello o utilizzati per ottenere un nuovo esame in Cassazione.
- In Cassazione ogni motivo deve essere formulato secondo il corretto vizio denunciato, rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza e confrontarsi con tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi, è necessario censurarle tutte: lasciare intatta anche una sola ragione autonoma rende la censura priva di decisività.
- Per dedurre costi aziendali occorre dimostrarne con documentazione concreta l'inerenza, la necessità e la riferibilità all'attività; la mera plausibilità astratta o la critica generale alle presunzioni dell'Ufficio non è sufficiente.
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