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Sentenza

Sentenza n. 700/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n.137 del 14 maggio 2015, di sospensione dei lavori e contestuale demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alle opere eseguite in assenza di permesso di costruire presso l’immobile sito in Via Apollonio n. 76, individuato in catasto al fg. 81, part. 854.

Giustizia amministrativa201500538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che gli ingiungeva la demolizione di opere realizzate successivamente alla presentazione di domande di condono edilizio relative all'immobile originario. Le opere accertate dalla Polizia locale consistevano, tra l'altro, nel cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale, nell'ampliamento di un'unità immobiliare, nella praticabilità e annessione di una copertura, nella trasformazione e ampliamento di un garage e nella realizzazione di ulteriori manufatti. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 10 e 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione: secondo il ricorrente, l'ordinanza non avrebbe individuato con precisione i beni da acquisire in caso di inottemperanza, non avrebbe adeguatamente motivato la qualificazione delle opere e non avrebbe comparato l'interesse pubblico alla demolizione con l'interesse privato, anche in considerazione del tempo trascorso e dell'affidamento maturato. Il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 6 l. 241/1990 per insufficiente istruttoria. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per la pendenza di istanze di sanatoria; l'eccezione è stata respinta perché non vi era prova di nuove istanze e, comunque, la presentazione di una sanatoria determina soltanto un arresto temporaneo dell'ordine di demolizione, non l'improcedibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, rilevando che la presentazione di un'istanza di sanatoria o condono non rende improcedibile l'impugnazione dell'ordine di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l'efficacia fino alla decisione sulla sanatoria; in caso di rigetto, la misura demolitoria torna operativa. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha osservato che il ricorrente non contestava la realizzazione delle opere e che la presentazione delle domande di condono non autorizzava l'esecuzione di ulteriori interventi, i quali mantenevano natura abusiva fino all'eventuale definizione favorevole del procedimento. Le opere non erano qualificabili come semplici completamenti ai sensi dell'art. 35 l. 47/1985, anche perché il ricorrente non aveva avviato la relativa procedura, ma costituivano interventi di ristrutturazione edilizia con incremento di superficie e altezza e modifiche di sagoma e prospetti. Il primo motivo è stato respinto perché l'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato e l'omessa comunicazione di avvio non è invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando non siano indicati elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Il secondo motivo è stato respinto: l'esatta individuazione dell'area da acquisire non è requisito necessario dell'ordinanza di demolizione, potendo essere effettuata nel successivo procedimento di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione; è invece necessario che l'ordinanza descriva analiticamente le opere abusive, come avvenuto nel caso concreto. Non era inoltre necessaria una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione ulteriore fondata sul tempo trascorso, poiché la repressione dell'abuso edilizio è attività vincolata e l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica è in re ipsa; il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento alla conservazione dell'abuso. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ordinanza era corredata dalla dettagliata relazione di sopralluogo della Polizia locale del 4 novembre 2014. Il ricorso è stato definitivamente respinto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della risalenza della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ordine di demolizione quando, trattandosi di potere vincolato, non siano prospettati elementi che avrebbero potuto determinare un esito diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio derivante dall'omessa comunicazione di avvio non comporta l'annullabilità del provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Per l'ordine di demolizione è sufficiente una motivazione che descriva le opere abusive e consenta di ricostruire i presupposti di fatto della loro abusività; non è richiesta una autonoma comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.

  • art. 6 l. 241/1990

    Non sussiste difetto di istruttoria quando l'ordinanza è fondata su una dettagliata relazione di sopralluogo della Polizia locale.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Le opere edilizie realizzate in assenza del necessario permesso di costruire sono abusive e soggette alla repressione prevista dalla disciplina edilizia.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione e ripristino è il presupposto della successiva acquisizione gratuita; l'esatta individuazione dell'area acquisibile può essere effettuata nel successivo procedimento conseguente all'inottemperanza.

  • art. 35 l. 47/1985

    La pendenza di una domanda di condono non autorizza il completamento o la trasformazione dell'opera, salvo l'attivazione della specifica procedura prevista per il completamento; in ogni caso, gli interventi ulteriori che non siano meri completamenti conservano natura abusiva.

  • l. 47/1985

    La presentazione di una domanda di condono non legittima la realizzazione di ulteriori opere sull'immobile oggetto dell'istanza, che resta abusivo fino all'eventuale definizione favorevole.

  • l. 724/1994

    Le domande di condono presentate ai sensi della legge non consentono di trasformare o ampliare i manufatti oggetto delle istanze prima della conclusione favorevole del procedimento.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di sanatoria o di condono non autorizza il proprietario a trasformare, ampliare o modificare il manufatto oggetto dell'istanza: fino all'eventuale provvedimento favorevole, l'opera originaria e gli interventi ulteriori restano abusivi. L'eventuale domanda di sanatoria successiva all'ordine di demolizione determina soltanto un arresto temporaneo dell'efficacia della misura, non l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e doveroso; la sua motivazione è sufficiente quando descrive analiticamente le opere e indica le ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non fa sorgere un legittimo affidamento alla conservazione dell'opera e non impone all'amministrazione una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
  • La mancata indicazione dettagliata, nell'ordinanza di demolizione, dell'area da acquisire gratuitamente in caso di inottemperanza non determina l'illegittimità dell'ordine: la puntuale individuazione e quantificazione dell'area può essere effettuata nel successivo procedimento di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ordine di demolizione quando il provvedimento ha contenuto vincolato e il destinatario non dimostri che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • Non sussiste difetto di istruttoria quando l'ordinanza di demolizione è supportata da una relazione di sopralluogo che descrive in modo dettagliato le opere abusive.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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