Corte di giustizia, Ordinanza C-706/20
Order of the Court (Tenth Chamber) of 3 September 2021. — Amoena Ltd v The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Request for a preliminary ruling from the First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Common Customs Tariff – Tariff classification – Combined Nomenclature – Headings 6212 and 9021 – Mastectomy bras – Implementing Regulation (EU) 2017/1167 – Notion of ‘accessories’ – Interpretation of the judgment of 19 December 2019, Amoena (C‑677/18, EU:C:2019:1142). — Case C-706/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, non affronta una nuova questione di validità ma chiarisce la portata della propria precedente sentenza Amoena sulla classificazione doganale dei reggiseni per mastectomia. Precisa il significato dei pronomi usati nel paragrafo 53 della sentenza del 2019 e conferma che quel passaggio applicava soltanto il test già noto per gli "accessori" del capitolo 90 della NC. Ne consegue che non vi è alcun nuovo criterio interpretativo: i reggiseni per mastectomia non sono accessori delle protesi mammarie ai fini della voce 9021.
Interpretazione del dispositivo e della motivazione della sentenza Amoena sulla classificazione doganale dei reggiseni per mastectomia nella NC: se siano "accessori" di protesi mammarie ai fini della voce 9021 ovvero reggiseni della voce 6212.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza: 1) a chi si riferiscano i pronomi usati nel paragrafo 53 della sentenza Amoena (ai reggiseni per mastectomia o alle protesi mammarie); 2) se il secondo periodo di tale paragrafo introduca un criterio diverso da quello già affermato al paragrafo 51 per qualificare un bene come "accessorio" ai sensi del capitolo 90 della NC, oppure se si limiti ad applicare quel medesimo criterio.
Principio di diritto
La Corte chiarisce che il paragrafo 53 della sentenza Amoena va letto nel senso che i pronomi in esso contenuti si riferiscono, secondo il contesto grammaticale, ora ai reggiseni per mastectomia ora alle protesi mammarie; soprattutto, precisa che in quel paragrafo non è stato introdotto un test nuovo, ma è stato semplicemente applicato il criterio già enunciato al paragrafo 51: un bene è "accessorio" ai sensi del capitolo 90 della NC solo se, come parte o dispositivo intercambiabile, consente all’apparecchio o all’oggetto principale di svolgere una funzione o un servizio particolare rispetto alla sua funzione principale. Applicando tale criterio, i reggiseni per mastectomia restano classificati nella voce 6212 e non nella voce 9021.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 58 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167
- Voce 6212 della Nomenclatura combinata
- Voce 9021 della Nomenclatura combinata
- Nota 2(b) del capitolo 90 della Nomenclatura combinata
Interpretazione della sentenza Amoena sulla classificazione dei reggiseni per mastectomia
La pronuncia è un’ordinanza pregiudiziale del 3 settembre 2021 resa dalla Corte di giustizia, Tenth Chamber, su rinvio del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito. Il giudizio riguarda la classificazione doganale dei reggiseni per mastectomia importati da Amoena Ltd e, in particolare, la corretta lettura della precedente sentenza Amoena del 19 dicembre 2019.
Fatti e procedimento principale
La controversia principale oppone Amoena Ltd ai Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs in merito alla classificazione tariffaria dei reggiseni per mastectomia commercializzati come "Carmen". Dopo l’importazione di un lotto di tali prodotti, l’autorità doganale li ha classificati nella sottovoce 6212 10 90 della NC, applicando il dazio del 6,5%, e ha rigettato la richiesta di rimborso presentata da Amoena.
Amoena sosteneva che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 fosse invalido e che i reggiseni dovessero essere classificati come "accessori" di protesi mammarie ai sensi della nota 2(b) del capitolo 90 della NC, con conseguente inclusione nella voce 9021, esente da dazio.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama:
- la Nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821;
- le regole generali di interpretazione della NC, in particolare le regole 1 e 6;
- la voce 6212, relativa ai brassières, e la voce 9021, relativa agli apparecchi ortopedici e ad altre parti artificiali del corpo;
- la nota 2(b) del capitolo 90, che disciplina la classificazione di parti e accessori;
- gli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167, che classificava un reggiseno analogo nella voce 6212 10 90.
Le questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva chiarimenti esclusivamente sull’interpretazione della sentenza Amoena del 2019:
- se i pronomi usati nel paragrafo 53 della versione inglese si riferissero ai reggiseni o alle protesi mammarie;
- se il secondo periodo di quel paragrafo avesse introdotto un criterio diverso da quello già formulato al paragrafo 51 per identificare un bene come "accessorio" ai fini del capitolo 90 della NC.
Ragionamento della Corte
La Corte risponde in modo strettamente interpretativo.
Quanto al primo quesito, chiarisce il riferimento dei pronomi nel paragrafo 53 della sentenza Amoena:
- nella prima frase, "them" e "their" si riferiscono alle protesi mammarie, mentre "they" si riferisce ai reggiseni per mastectomia;
- nella seconda frase, "their" e le prime due occorrenze di "they" si riferiscono ai reggiseni per mastectomia, mentre l’ultima occorrenza di "they" si riferisce alle protesi mammarie.
Quanto al secondo quesito, la Corte afferma che il secondo periodo del paragrafo 53 non contiene un test autonomo o più severo. Esso applica soltanto il criterio già espresso al paragrafo 51, secondo cui sono "accessori" le parti o i dispositivi intercambiabili che consentono alla macchina, allo strumento o all’oggetto principale di svolgere un servizio particolare rispetto alla sua funzione principale.
La Corte precisa che, per verificare tale criterio, occorre esaminare sia le caratteristiche del prodotto sia il suo uso con la protesi mammaria. In questo caso, il fatto che il reggiseno mantenga in posizione la protesi grazie alle aperture laterali non basta a trasformarlo in accessorio, perché non consente alla protesi di svolgere una funzione ulteriore rispetto a quella principale di sostituire tutto o parte del seno rimosso chirurgicamente.
Decisione
La Corte conclude che:
- il paragrafo 53 della sentenza Amoena va interpretato nei termini indicati sui riferimenti pronominali;
- il medesimo paragrafo non introduce un criterio nuovo, ma applica solo il test già definito al paragrafo 51;
- pertanto, la classificazione dei reggiseni per mastectomia nella voce 6212 e non nella voce 9021 resta confermata.
Principio affermato
Ai fini del capitolo 90 della Nomenclatura combinata, un prodotto può essere qualificato come "accessorio" solo se, quale parte o dispositivo intercambiabile, consente all’oggetto principale di svolgere una funzione o un servizio particolare rispetto alla sua funzione principale; non basta che ne agevoli l’uso o il posizionamento. Nel caso dei reggiseni per mastectomia, la Corte ribadisce che tale requisito non è soddisfatto.
Rilievo pratico per gli operatori
La pronuncia è utile perché chiarisce che il contenzioso non riguardava una nuova regola doganale, ma soltanto la corretta lettura della precedente motivazione della Corte. Per gli operatori del settore import/export, conferma che la sola compatibilità funzionale con una protesi medica non è sufficiente a ottenere la classificazione come accessorio esente da dazio, se il prodotto mantiene la natura oggettiva di capo di abbigliamento.
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