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Sentenza

Sentenza n. 937/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento: - delle richieste prot. n.1265-1273-1263-1257-1256-1252-1258-1272-1271-1274-1268-1253-1262-1267-1255-1259- del 27 agosto 2015 con le quali il Comune di Sabaudia ha richiesto il pagamento del canone concessorio provvisorio anno 2015.

Giustizia amministrativa201500709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richieste di pagamento del canone concessorio provvisorio per l'anno 2015, determinato sulla base della riclassificazione delle aree demaniali marittime da categoria B a categoria A

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionari demaniali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, dichiaratisi concessionari in proroga ex lege di aree demaniali marittime, hanno dedotto, in primo luogo, la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006 e della disciplina regionale sulla classificazione delle aree demaniali marittime. Hanno sostenuto che i nuovi canoni derivanti dalla classificazione delle aree in categoria A, ad alta valenza turistica, potessero applicarsi soltanto alle concessioni rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore della l. n. 296/2006 e non alle concessioni oggetto di mera proroga. Hanno inoltre dedotto l'illegittimità derivata delle richieste di pagamento rispetto alla delibera di Giunta comunale n. 116/2014, presupposta e recante la riclassificazione delle aree, già impugnata in separato giudizio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei confronti di alcuni ricorrenti per acquiescenza alla delibera presupposta e ha contestato nel merito le censure. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno prodotto la sentenza del Consiglio di Stato n. 657/2024, che aveva annullato la delibera presupposta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile anche nei confronti dei ricorrenti che non avevano impugnato la delibera presupposta, poiché essi avevano dedotto non soltanto l'illegittimità derivata, ma anche vizi propri delle richieste di pagamento. Ha quindi distinto le posizioni in base alla data di rilascio delle concessioni. Applicando l'art. 46-bis della l.r. Lazio n. 13/2007 e l'art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, interpretati anche alla luce della circolare regionale del 23 febbraio 2013, il giudice ha affermato che la nuova classificazione delle aree e i relativi canoni possono riguardare le concessioni rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore della l. n. 296/2006, non le concessioni oggetto di proroga. Ha annullato le richieste rivolte ai concessionari titolari di concessioni del 2004 e del 2005. Ha invece rigettato il ricorso e confermato le richieste di pagamento rivolte alle società titolari di concessioni rilasciate nel 2008, poiché successive all'entrata in vigore della legge. Ha inoltre precisato che i ricorrenti non parti del giudizio concluso con l'annullamento della delibera presupposta non potevano invocare direttamente gli effetti del relativo giudicato, trattandosi di atto amministrativo-programmatico e non regolamentare; ciò non impediva tuttavia l'esame dei loro vizi propri. Spese compensate e contributo unificato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 46-bis l.r. Lazio n. 13/2007

    «I comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime [...] destinate ad un utilizzo per finalità turistiche e ricreative [...]»

    La disposizione attribuisce ai comuni il potere di classificare le aree demaniali marittime sulla base di criteri fisici, ambientali, paesaggistici e turistici, ma la classificazione deve coordinarsi con la disciplina statale sui canoni.

  • art. 2 l.r. Lazio n. 7/2014

    È indicato quale disposizione regionale che ha inserito l'art. 46-bis nella l.r. Lazio n. 13/2007.

  • art. 1, comma 251, l. n. 296/2006

    «I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative [...] sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri»

    La disciplina dei canoni per categoria A o B si applica alle concessioni rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore della legge; non comprende le concessioni oggetto di mera proroga.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 400/1993, convertito dalla l. n. 494/1993

    È richiamato quale quadro normativo di riferimento per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime.

Massime di principio

  • La nuova classificazione delle aree demaniali marittime ai fini della determinazione dei canoni concessori può essere applicata alle concessioni rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, ma non alle concessioni oggetto di mera proroga.
  • Il concessionario che non abbia impugnato l'atto amministrativo-programmatico presupposto non può beneficiare degli effetti del giudicato di annullamento pronunciato inter alios quando tale atto non abbia natura regolamentare; può tuttavia contestare direttamente i vizi propri dell'atto consequenziale di determinazione o richiesta del canone.
  • La mancata impugnazione dell'atto presupposto non rende inammissibile il ricorso contro l'atto consequenziale quando il ricorrente deduca autonomi vizi propri di quest'ultimo, oltre all'illegittimità derivata.
  • Ai fini dell'applicazione dei nuovi parametri di canone, rileva la data di rilascio o rinnovo della concessione: le concessioni anteriori all'entrata in vigore della l. n. 296/2006 restano sottratte ai nuovi criteri se non sono state rinnovate, mentre quelle rilasciate successivamente vi sono soggette.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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