Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Piovan ha proposto ricorso ex art. 35-ter Ord. pen. contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 06/07/2022 che aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza (21/10/2021). La domanda riproposta mirava alla rivalutazione del periodo di detenzione (4/10/2013 - 27/01/2017) nelle carceri di Trento, Verona, Padova e Pordenone per accertare una violazione dell'art. 3 CEDU (trattamento inumano e degradante) dovuta a celle di dimensioni ridotte. Il ricorrente sosteneva che, per effetto del mutamento di orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 6551/2020, "Commisso"), lo spazio occupato dal letto singolo ancorato al suolo doveva essere escluso dal calcolo della superficie calpestabile, superando così l'effetto preclusivo della precedente ordinanza del 23/02/2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che non sussista un mutamento giurisprudenziale tale da rendere ammissibile la riproposizione della domanda: le Sezioni Unite (sent. n. 6551/24.9.2020, Commisso) hanno chiarito che nella valutazione dello spazio minimo di 3 mq va considerata la superficie che assicura il normale movimento e che vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi che, per la loro altezza, si equiparano a una "parete" (es. armadio, letto a castello). Per contro, il letto singolo, anche se ancorato al suolo, non va normalmente detratto dal computo salvo specifica motivazione che dimostri come esso limiti in maniera eccessiva i movimenti ordinari nella situazione concreta. Pertanto non è intervenuto un elemento di novità che giustifichi la revisione della precedente ordinanza; permane l'effetto preclusivo e il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Principio richiamato per valutare se le condizioni detentive ledano la dignità umana; impone allo Stato di garantire che la detenzione non sottoponga il condannato a sofferenze superiori all'inevitabile inerente la pena
art. 35-ter Ord. pen.
Base procedurale utilizzata dal ricorrente per proporre il ricorso contro l'ordinanza di sorveglianza
Sez. U. Corte di Cassazione, sent. n. 6551 del 24/09/2020 ("Commisso")
Sez. U., n. 6551 del 24/9/2020, Commisso, Rv. 280433
Principio di diritto stabilito: nel calcolo dei 3 mq si valuta la superficie che assicura il normale movimento; vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi che, per la loro altezza e forma, si equiparano a una "parete" (es. letto a castello), mentre il letto singolo non va normalmente detratto salvo motivazione concreta che dimostri la compressione eccessiva dei movimenti
Giurisprudenza Corte EDU (es. Torreggiani, Sulejmanovic, Muri c. Croazia, Rezmives)
Criteri della Corte EDU: metodo multifattoriale che include non solo lo spazio minimo ma anche aerazione, luce naturale, servizi igienici, riscaldamento e condizioni sanitarie; la Corte ha affermato che la superficie totale della cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, ma il giudice deve valutare complessivamente la possibilità di movimento "normale" del detenuto
art. 618 cod. proc. pen. (richiamato nel testo)
Riferimento alle regole sul ruolo delle Sezioni Unite nell'enunciazione del principio di diritto e alla possibilità/obbligo di rimessione alle Sezioni Unite in caso di contrasto giurisprudenziale
Massime di principio
- La riproposizione di una domanda rigettata in precedenza è ammessa solo se è intervenuto un mutamento giurisprudenziale effettivo e rilevante; la mera citazione di pronunce non decisive non supera l'effetto preclusivo.
- Nel calcolo dei metri quadrati per detenuto va considerata la superficie che assicura il "normale movimento"; si sottraggono gli arredi tendenzialmente fissi e verticalmente ingombranti (es. armadi, letti a castello) che si equiparano a una "parete", ma non il letto singolo salvo prova specifica del suo impatto limitante sui movimenti.
- La valutazione della conformità delle condizioni detentive all'art. 3 CEDU è multifattoriale: non conta solo la superficie ma anche aerazione, luce, servizi igienici, riscaldamento e condizioni sanitarie; il giusto approccio è quello complessivo e motivato caso per caso.
- Per invocare con successo una violazione dell'art. 3 CEDU occorre dimostrare una compressione significativa dei movimenti ordinari del detenuto (tipicamente spazio inferiore a 3 mq o condizioni che, complessivamente, impediscono i movimenti essenziali).
- Se si ritiene che una recente pronuncia abbia mutato il quadro giuridico, il ricorrente deve precisare in che cosa consista la novità e indicare nuovi elementi non esaminati in precedenza; in assenza di ciò la richiesta rischia di essere dichiarata inammissibile per effetto preclusivo
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