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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Piovan ha proposto ricorso ex art. 35-ter Ord. pen. contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 06/07/2022 che aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza (21/10/2021). La domanda riproposta mirava alla rivalutazione del periodo di detenzione (4/10/2013 - 27/01/2017) nelle carceri di Trento, Verona, Padova e Pordenone per accertare una violazione dell'art. 3 CEDU (trattamento inumano e degradante) dovuta a celle di dimensioni ridotte. Il ricorrente sosteneva che, per effetto del mutamento di orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 6551/2020, "Commisso"), lo spazio occupato dal letto singolo ancorato al suolo doveva essere escluso dal calcolo della superficie calpestabile, superando così l'effetto preclusivo della precedente ordinanza del 23/02/2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che non sussista un mutamento giurisprudenziale tale da rendere ammissibile la riproposizione della domanda: le Sezioni Unite (sent. n. 6551/24.9.2020, Commisso) hanno chiarito che nella valutazione dello spazio minimo di 3 mq va considerata la superficie che assicura il normale movimento e che vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi che, per la loro altezza, si equiparano a una "parete" (es. armadio, letto a castello). Per contro, il letto singolo, anche se ancorato al suolo, non va normalmente detratto dal computo salvo specifica motivazione che dimostri come esso limiti in maniera eccessiva i movimenti ordinari nella situazione concreta. Pertanto non è intervenuto un elemento di novità che giustifichi la revisione della precedente ordinanza; permane l'effetto preclusivo e il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Principio richiamato per valutare se le condizioni detentive ledano la dignità umana; impone allo Stato di garantire che la detenzione non sottoponga il condannato a sofferenze superiori all'inevitabile inerente la pena

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Base procedurale utilizzata dal ricorrente per proporre il ricorso contro l'ordinanza di sorveglianza

  • Sez. U. Corte di Cassazione, sent. n. 6551 del 24/09/2020 ("Commisso")

    Sez. U., n. 6551 del 24/9/2020, Commisso, Rv. 280433

    Principio di diritto stabilito: nel calcolo dei 3 mq si valuta la superficie che assicura il normale movimento; vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi che, per la loro altezza e forma, si equiparano a una "parete" (es. letto a castello), mentre il letto singolo non va normalmente detratto salvo motivazione concreta che dimostri la compressione eccessiva dei movimenti

  • Giurisprudenza Corte EDU (es. Torreggiani, Sulejmanovic, Muri c. Croazia, Rezmives)

    Criteri della Corte EDU: metodo multifattoriale che include non solo lo spazio minimo ma anche aerazione, luce naturale, servizi igienici, riscaldamento e condizioni sanitarie; la Corte ha affermato che la superficie totale della cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, ma il giudice deve valutare complessivamente la possibilità di movimento "normale" del detenuto

  • art. 618 cod. proc. pen. (richiamato nel testo)

    Riferimento alle regole sul ruolo delle Sezioni Unite nell'enunciazione del principio di diritto e alla possibilità/obbligo di rimessione alle Sezioni Unite in caso di contrasto giurisprudenziale

Massime di principio

  • La riproposizione di una domanda rigettata in precedenza è ammessa solo se è intervenuto un mutamento giurisprudenziale effettivo e rilevante; la mera citazione di pronunce non decisive non supera l'effetto preclusivo.
  • Nel calcolo dei metri quadrati per detenuto va considerata la superficie che assicura il "normale movimento"; si sottraggono gli arredi tendenzialmente fissi e verticalmente ingombranti (es. armadi, letti a castello) che si equiparano a una "parete", ma non il letto singolo salvo prova specifica del suo impatto limitante sui movimenti.
  • La valutazione della conformità delle condizioni detentive all'art. 3 CEDU è multifattoriale: non conta solo la superficie ma anche aerazione, luce, servizi igienici, riscaldamento e condizioni sanitarie; il giusto approccio è quello complessivo e motivato caso per caso.
  • Per invocare con successo una violazione dell'art. 3 CEDU occorre dimostrare una compressione significativa dei movimenti ordinari del detenuto (tipicamente spazio inferiore a 3 mq o condizioni che, complessivamente, impediscono i movimenti essenziali).
  • Se si ritiene che una recente pronuncia abbia mutato il quadro giuridico, il ricorrente deve precisare in che cosa consista la novità e indicare nuovi elementi non esaminati in precedenza; in assenza di ciò la richiesta rischia di essere dichiarata inammissibile per effetto preclusivo

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