Cassazione Penale, Ordinanza n. 04845/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e priva di puntuale deduzione di travisamenti probatori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, deducendo un unico motivo: la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. Dal testo emerge che la censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato e respinto in appello, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali. La Corte richiama in particolare gli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito circa la disponibilità dell'appartamento da parte dell'imputato e la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato di ricettazione.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte richiama il delitto di ricettazione come reato ritenuto integrato dai giudici di merito, rispetto al quale le censure difensive non hanno individuato travisamenti probatori specifici.
art. 606 c.p.p.
Il motivo sulla mancata assunzione di una prova decisiva è stato ritenuto, nella sostanza, inidoneo a sollecitare una rivalutazione del fatto in cassazione; il controllo di legittimità non consente una nuova lettura delle prove già valutate dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva in una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale probatorio già esaminato dai giudici di appello.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve indicare in modo specifico e puntuale i travisamenti delle emergenze processuali rilevanti; non è sufficiente riproporre questioni di fatto già disattese nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando il ricorso si limita a contestare la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata senza una critica coerente con i limiti del sindacato di legittimità, esso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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