Cassazione Penale, Ordinanza n. 01629/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, nel valutare negativamente l'esito della misura alternativa, ne ha disposto la revoca a decorrere da una certa data e ha determinato la pena residua da espiare. Il ricorrente ha dedotto, tramite difensore, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contestando la valutazione del giudice di sorveglianza sulla revoca della misura e sulla decorrenza degli effetti, oltre alla conseguente determinazione del quantum di pena ancora da scontare. La Corte rileva però che le doglianze non emergono dal testo del provvedimento impugnato, poiché il tribunale ha motivato valorizzando la commissione di un reato nel corso dell'esecuzione della misura, l'arresto del condannato, la limitatezza delle prescrizioni connesse all'affidamento e l'assenza di reali bisogni economici, considerato che il soggetto era autorizzato a lavorare e svolgeva attività lavorativa in proprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che il tribunale di sorveglianza ha applicato correttamente il principio secondo cui, in caso di esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice deve determinare la pena residua da espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite e della condotta tenuta durante il periodo di affidamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La decisione riguarda la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e la necessità di determinare la pena residua in caso di esito negativo della prova, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 172 ord. pen.
Richiamato solo in modo implicito nella disciplina dell'affidamento in prova e della revoca, per la quantificazione della pena residua da espiare.
Sez. U, sent. n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878
in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova il Tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento
Il tribunale, nel revocare la misura per esito negativo, deve quantificare la pena residua considerando sia la durata delle limitazioni già soffocate sia la condotta del beneficiario durante l'affidamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro un'ordinanza del tribunale di sorveglianza sulla revoca dell'affidamento in prova, è inammissibile il motivo che deduce violazione di legge o vizio di motivazione senza confrontarsi concretamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- In caso di esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve determinare la pena residua ancora da espiare, potendo anche coincidere con quella originariamente inflitta, ma deve comunque valorizzare la durata delle limitazioni già subite e la condotta tenuta durante il periodo di prova.
- La commissione di un nuovo reato durante l'esecuzione della misura alternativa, unitamente a elementi negativi sulla partecipazione al percorso rieducativo, può giustificare la valutazione di non serietà dell'adesione all'opera di rieducazione e la revoca della misura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti fissati dal giudice.
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