Cassazione Penale, Sentenza n. 31841/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione del valore delle 400 quote e la procedura seguita dalla Corte di appello di Ancona: si contestava l'illegittimità dell'ordinanza integrativa del 27/06/2022 che avrebbe integrato post sententiamente il dispositivo (violazione artt. 546, 547, 525 c.p.p.), l'utilizzo illegittimo del procedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. per integrare un elemento ritenuto essenziale (valore delle quote), la compressione del diritto di difesa per carenza del contraddittorio ex art. 130 c.p.p., la mancata considerazione della possibilità di riduzione della quota ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n.231/2001 e, per Rocky Motors s.s., la tesi che il d.lgs. 231/2001 non sia applicabile alle imprese individuali. Inoltre si deduceva l'illegittima cumulazione e motivazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 d.lgs. 231/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il ricorso di Rocky Motors s.s. è inammissibile per tardività (presentazione oltre i 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza integrativa, ex art. 585 c.p.p.). I motivi proposti da Marina di Porto San Giorgio s.r.l. sono stati ritenuti inammissibili per carenza di interesse concreto all'impugnazione: la Corte ha rilevato puramente formali vizi procedurali (violazione del contraddittorio nella ordinanza integrativa), ma ha ritenuto che, dato che il giudice di merito aveva escluso le condizioni che consentirebbero la riduzione della quota ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 231/2001, l'ente non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio concreto dall'impugnazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e ciascuna è stata condannata in via equitativa a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 546 c.p.p.
"... la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo..."
La norma mira a garantire che il dispositivo contenga elementi essenziali; la Corte ha esaminato se la mancata indicazione del valore delle quote integrasse un vizio insanabile o se potesse essere sanato successivamente
art. 130 c.p.p.
Procedimento di correzione di errori materiali: può essere utilizzato solo per correggere la mancata corrispondenza tra il contenuto effettivo della decisione e la sua formale estrinsecazione; non è strumento per integrare elementi essenziali della decisione salvo che si tratti di mere inesattezze formali
art. 127 c.p.p.
Regole sul procedimento in contraddittorio: laddove si agisce in materia che richiede contraddittorio il relativo procedimento non può essere sostituito da provvedimenti monocratici o camerali che comprimano il diritto di difesa
art. 585 c.p.p.
Termine per proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti camerali: 15 giorni dalla notificazione; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità per tardività
d.lgs. n. 231/2001, art. 11
"... l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"
Il giudice, nella determinazione della quota, deve valutare le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente per assicurare l'efficacia della sanzione; tale valutazione può giustificare riduzioni rispetto al minimo legale se ricorrono condizioni previste dalla norma
d.lgs. n. 231/2001, art. 12, comma 1
Prevede la riduzione della sanzione pecuniaria (anche al di sotto del minimo edittale) in casi specifici (es. nessun vantaggio o vantaggio minimo dall'illecito, danno patrimoniale di particolare tenuità): la Corte ha ritenuto che, nel caso, tali condizioni non sussistessero
d.lgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2
Prevede le sanzioni interdittive applicabili: la loro applicazione deve essere motivata tenendo conto della gravità, del grado di responsabilità e dell'attività dell'ente per attenuare le conseguenze del fatto
art. 547 c.p.p.
Regole sull'immediatezza della deliberazione e sull'immutabilità del giudice: impedisce integrazioni del dispositivo in alcune ipotesi in cui la mancanza dell'elemento è causa di nullità
art. 525 c.p.p.
Principi sull'immediatezza della deliberazione e sull'immutabilità del collegio che ha deciso; la scelta del procedimento integrativo è scrutinata anche alla luce di questi principi
art. 590 c.p. comma 3
Delitto di lesioni personali colpose; richiamato nel quadro di responsabilità penale che ha portato all'applicazione della normativa 231 agli enti
art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001
Collegamento tra responsabilità degli enti e reati specifici (qui in relazione all'art. 590 c.p. comma 3), fondamento della condanna amministrativa dell'ente
art. 616 c.p.p.
Prevede che le parti soccombenti in cassazione siano condannate alle spese; la Corte ha posto a carico delle ricorrenti le spese del procedimento
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso contro provvedimenti camerali è perentorio (15 giorni ex art. 585 c.p.p.); la tardività determina inammissibilità.
- La procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. è limitata ai casi di difetto tra contenuto effettivo e forma della decisione e non può essere utilizzata per integrare elementi essenziali del dispositivo o per sopperire a omissioni rilevanti che incidono sul diritto di difesa.
- Se l'ordinanza integrativa è adottata senza osservare il necessario contraddittorio (art. 127 e 130 c.p.p.), ciò costituisce vizio procedurale, ma l'impugnazione potrà essere comunque priva di interesse se dall'annullamento non può derivare un vantaggio concreto per l'ente.
- Per le sanzioni pecuniarie ex d.lgs. 231/2001 il giudice deve motivare la determinazione della quota in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11) e può applicare riduzioni previste dall'art. 12 solo se sussistono i presupposti fattuali; la mera possibilità astratta di riduzione non basta a creare interesse all'impugnazione.
- La mancanza di un interesse immediato, concreto ed attuale a ottenere un risultato più vantaggioso rende inammissibile il ricorso per cessazione o per annullamento: l'astratto vizio formale non è sufficiente.
- Anche quando si riscontri un vizio procedurale nella fase di determinazione della sanzione, il risarcimento o la riforma è comunque subordinata alla dimostrazione di un pregiudizio concreto conseguente all'atto viziato.
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