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Sentenza

Sentenza n. 1650/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 13/06/2011, emesso in data 27/04/2023 e notificato al ricorrente il 29/04/2023;

Giustizia amministrativa202300437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Bologna di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso il 27 aprile 2023 e notificato il 29 aprile 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, deducendo la violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, sviamento, manifesta ingiustizia, erronea valutazione dei fatti e carenza o insufficienza della motivazione. Ha contestato che la pericolosità sociale fosse stata desunta automaticamente dalle condanne, senza adeguato esame della regolare permanenza in Italia dal 2003, dell’inserimento sociale e lavorativo e dei legami familiari. Il provvedimento aveva valorizzato condanne dal 2007 al 2022 per minaccia, furto in abitazione, lesioni e tentato omicidio aggravato in concorso, oltre al rinvio a giudizio del 2021 per detenzione ai fini di spaccio; risultava inoltre la totale mancanza di attività lavorativa e il ricorrente era ristretto in carcere in esecuzione di un cumulo di pene.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato. Ha ritenuto che il Questore avesse valutato la pericolosità attuale e concreta sulla base non della sola esistenza delle condanne, ma della loro natura, gravità e successione, nonché dell’evoluzione criminale e della mancata integrazione sociale ed economica. L’Amministrazione aveva considerato anche la durata del soggiorno e la situazione familiare, ma aveva ragionevolmente reputato tali elementi recessivi rispetto all’allarme sociale e all’inclinazione delinquenziale manifestata. È stato quindi escluso l’automatismo censurato e ritenuto legittimo il bilanciamento degli interessi. La precedente domanda cautelare era stata respinta per adeguata motivazione della pericolosità. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c, del d.lgs. n. 286 del 1998, “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] è revocato: (...) c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”, mentre la disposizione richiamata recita “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto (...) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto, altresì, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

    La revoca è consentita quando vengono meno le condizioni per il rilascio del permesso, compresa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La valutazione deve considerare le condanne rilevanti e, nel giudizio complessivo, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; non è sufficiente un automatismo fondato sulla mera presenza di precedenti.

Massime di principio

  • La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per il venir meno delle condizioni di rilascio richiede una valutazione concreta e complessiva della pericolosità attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; la mera esistenza di precedenti penali non determina automaticamente la revoca.
  • Nel valutare la pericolosità ai fini della revoca, l’autorità deve considerare la natura e la gravità dei reati e gli elementi di radicamento dello straniero, inclusi durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo. Può tuttavia attribuire prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza quando, sulla base degli elementi del caso, i reati e la mancata integrazione denotino una significativa inclinazione delinquenziale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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