Cassazione Penale, Ordinanza n. 34578/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 56, comma 3, c.p. e 530 c.p.p., oltre a motivazione carente e travisamento del fatto, contestando in sostanza la valutazione sulla desistenza volontaria e la ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale sulla dosimetria della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi erano generici, assertivi e in gran parte risolventesi in censure di merito non deducibili in sede di legittimità, poiché miravano a una nuova lettura del compendio probatorio e a sostituire la valutazione della Corte di appello con una diversa ricostruzione dei fatti. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla pena, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena tra minimo e massimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha reputato manifestamente infondati i motivi, perché non specifici e non confrontati in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla desistenza volontaria, ha osservato che la Corte di appello aveva logicamente escluso la tesi difensiva, valorizzando il fatto che l'evento non si era verificato grazie all'intervento dei vicini che avevano allertato le forze dell'ordine. Quanto alla pena, ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte territoriale, che aveva considerato i criteri ex art. 133 c.p., i beni oggetto dell'azione, le modalità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 56, comma 3, c.p.
richiamato come norma invocata dal ricorrente in relazione alla desistenza volontaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a valutazioni di fatto già congruamente risolte dal giudice di merito.
art. 530 c.p.p.
invocato dal ricorrente quale parametro di doglianza sulla ricostruzione probatoria e sull'esito assolutorio, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 133 c.p.
utilizzato come criterio per la commisurazione della pena; la Corte ribadisce che il giudice di merito può motivare anche sinteticamente, purché dia conto degli elementi valutati.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o riproduttive di censure già disattese sono inammissibili.
- La desistenza volontaria non può essere affermata quando l'evento non si è verificato per fattori esterni alla volontà dell'agente, come l'intervento di terzi che abbiano impedito il compimento del fatto o allertato tempestivamente le autorità.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p. e indichi gli elementi concreti ritenuti rilevanti; il sindacato di legittimità interviene solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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