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Sentenza

Sentenza n. 5883/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il decreto di ammonimento del Questore di Venezia e il decreto prefettizio di conferma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Veneto deducendo, anzitutto, l’illegittimità dell’ammonimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento, mancata audizione e insussistenza di concrete ragioni di urgenza. Ha inoltre denunciato l’erronea applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che il quadro indiziario fosse insufficiente, contraddittorio e fondato essenzialmente sulla versione del denunciante, senza adeguata considerazione del contesto di conflittualità familiare e delle proprie dichiarazioni. Infine, ha censurato la valutazione degli elementi di prova compiuta dal primo giudice, lamentando la violazione degli artt. 64 e 39 c.p.a. e dell’art. 116 c.p.c. Il procedimento traeva origine dalla richiesta di ammonimento presentata da un soggetto che aveva riferito reiterati pedinamenti, appostamenti, minacce e atteggiamenti intimidatori dal 2017, anche presso il luogo di lavoro, da parte dell’ex marito della propria compagna, militare della Guardia di finanza titolare di porto d’armi per servizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alle garanzie partecipative, ha ritenuto che l’omessa comunicazione di avvio e la mancata previa audizione fossero giustificate da concrete esigenze di urgenza, non desunte soltanto dalla natura preventiva dell’ammonimento, ma dalla tipologia e frequenza delle condotte, dalle pregresse condotte violente e soprattutto dall’appartenenza dell’ammonito a un corpo di polizia ad ordinamento militare e dalla conseguente disponibilità di armi. La segnalazione era stata esaminata in tempi brevi, dal 16 al 23 novembre 2023, sicché il richiamo all’urgenza non era meramente stereotipato. Il lungo intervallo tra i primi episodi, risalenti al 2017, e l’adozione della misura non incideva sull’urgenza dell’azione amministrativa, riferendosi alle scelte temporali della persona offesa. Inoltre, l’appellante era stato successivamente sentito nel ricorso gerarchico prima della conferma prefettizia. Nel merito, il Collegio ha ribadito la natura preventiva e cautelare dell’ammonimento, fondato su una prognosi ex ante e non sulla piena prova della responsabilità penale per il reato di atti persecutori. Il quadro indiziario risultava sufficientemente plausibile secondo il criterio del “più probabile che non”: alcuni episodi erano corroborati da testimonianze, riprese video, timbrature lavorative e ulteriori informazioni testimoniali; a ciò si aggiungevano denunce per maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare e referti medico-psichiatrici attestanti un disturbo post-traumatico da stress. L’archiviazione penale non infirmava la legittimità dell’ammonimento, poiché il procedimento penale e quello amministrativo preventivo operano secondo diversi canoni di giudizio. È stata infine respinta come astratta la censura relativa alla mancata valutazione delle prove contrarie, non essendo stati specificamente indicati gli elementi che il giudice avrebbe omesso o disatteso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il provvedimento di ammonimento del Questore, avente funzione preventiva e cautelare rispetto a condotte persecutorie; la sua adozione non richiede la piena prova della responsabilità penale, ma un quadro indiziario idoneo a fondare una prognosi di pericolosità.

  • art. 612-bis c.p.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Individua la fattispecie penale degli atti persecutori rispetto alla quale l’ammonimento svolge una funzione preventiva; l’autorità amministrativa non deve accertare definitivamente la responsabilità penale.

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; nel caso concreto la motivazione dell’ammonimento e della conferma prefettizia è stata ritenuta sufficiente alla luce degli elementi indiziari e delle ragioni di urgenza.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha costituito la base processuale per la sentenza semplificata del TAR impugnata.

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per lo scambio delle memorie difensive nel giudizio di appello.

  • artt. 64 e 39 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati dall’appellante in relazione alla valutazione e all’acquisizione degli elementi probatori nel processo amministrativo; la relativa censura è stata ritenuta astratta e non specifica.

  • art. 116 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dall’appellante in tema di valutazione delle prove; la doglianza è stata respinta perché non individuava concretamente gli elementi di prova omessi o erroneamente valutati.

Massime di principio

  • Il provvedimento di ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare e si fonda su una prognosi amministrativa ex ante: per la sua adozione non è necessaria la piena prova della responsabilità penale per atti persecutori, essendo sufficiente un quadro indiziario plausibile, valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, circa la finalità o l’idoneità persecutoria di condotte reiterate.
  • Nei procedimenti per l’adozione dell’ammonimento, l’omissione della comunicazione di avvio e della previa audizione dell’interessato è legittima soltanto in presenza di concrete ragioni di urgenza e necessaria celerità, che devono risultare dal caso specifico e non possono essere giustificate con il solo richiamo astratto alla natura preventiva della misura.
  • La concreta urgenza di adottare un ammonimento può essere desunta, tra gli altri elementi, dalla tipologia e frequenza delle condotte, dalla presenza di precedenti episodi violenti e dalla disponibilità di armi dell’autore, soprattutto quando egli appartenga a un corpo di polizia o a una forza armata.
  • L’archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ammonimento amministrativo, poiché il procedimento penale e la misura amministrativa preventiva perseguono finalità diverse e sono fondati su differenti standard probatori: colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale e valutazione prognostica secondo il criterio del “più probabile che non” nel procedimento amministrativo preventivo.
  • Una censura relativa all’omessa valutazione delle prove contrarie è inammissibile o infondata quando l’appellante non individua specificamente gli elementi probatori che sarebbero stati trascurati o erroneamente disattesi dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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