Sentenza n. 135/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’accertamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dalla A.S.L. di Taranto, in via diretta o in via indiretta (ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi), al trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare del Tribunale Civile di Taranto del 27 dicembre 2021, resa ex art. 700 c.p.c. nel giudizio n. -OMISSIS- R.G., ovvero con decorrenza da aprile 2024; e per la condanna della A.S.L. Taranto ad erogare il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. alla minore -OMISSIS-, come (asseritamente) indicato dalle vigenti Linee Guida dell’I.S.S., in misura pari a 25 ore settimanali, oltre a 3 ore di supervisione mensile e 2 ore di logopedia settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta (ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapie ricevute da terzi), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare del Tribunale Civile di Taranto del 27 dicembre 2021, resa ex art. 700 c.p.c. nel giudizio n. -OMISSIS- R.G., ovvero con decorrenza da aprile 2024; nonché in ogni caso per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato ai ricorrenti in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali riabilitative con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi € 23.806,92 per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti il 7 agosto 2025: per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia e/o altre idonee misure cautelari, della rivalutazione clinica della minore -OMISSIS- effettuata dal C.A.T. di Mottola della A.S.L. di Taranto del 24-25 giugno 2025, trasmessa ai ricorrenti per email in data 26 giugno 2025, con cui è stato nuovamente rimodulato il P.T.R.I. della predetta minore nel senso di ritenere appropriato un trattamento riabilitativo A.B.A. e Verbal Behavior prescrivendo n. 4 ore settimanali di trattamento diretto RBT, oltre a n. 2 ore settimanali di trattamento diretto logopedico e n. 4 ore settimanali di supervisione di cui n. 2 in orario scolastico e n. 2 in orario extrascolastico e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego o insufficiente determinazione del trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. e successiva rivalutazione clinica della minore, con rimodulazione del piano terapeutico
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto della minore a ricevere, direttamente dalla ASL o mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi, un trattamento A.B.A. pari a 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di logopedia, nonché il risarcimento delle spese sostenute per terapie private. Hanno contestato la precedente determinazione della ASL, che aveva previsto sei ore settimanali di trattamento, e, con motivi aggiunti, la rivalutazione clinica del giugno 2025, che aveva previsto quattro ore settimanali di trattamento RBT, due ore settimanali di logopedia e quattro ore settimanali di supervisione. Sono state dedotte la violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992, degli artt. 2 e 3 l. 134/2015, dell’art. 2 l. 833/1978, dell’art. 3 l. 595/1985, dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità, nonché, con i motivi aggiunti, la violazione dell’art. 5 l. 24/2017, l’illegittimità della riduzione delle ore, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. I ricorrenti sostenevano che le Linee guida imponessero un trattamento intensivo di almeno 25 ore settimanali e che la prescrizione del medico privato dovesse prevalere sulle valutazioni del Centro Autismo Territoriale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che la controversia riguardi l’erogazione di prestazioni nell’ambito di un pubblico servizio sanitario e che l’omissione o il diniego dell’amministrazione costituiscano un provvedimento negativo impugnabile. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il trattamento A.B.A. rientra nei LEA, ma l’art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992 subordina l’erogazione delle prestazioni alla presenza di evidenze scientifiche di significativo beneficio in relazione alle specifiche condizioni cliniche e alle risorse impiegate. Le Linee guida ISS del 2023 non stabiliscono un numero standard o minimo di ore, imponendo invece una valutazione individualizzata, periodica e aggiornata, calibrata sul quadro clinico, sull’età, sul profilo di funzionamento e sui diversi contesti educativo, sanitario e familiare. La determinazione della tipologia e dell’intensità del trattamento costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, affidato in concreto al Centro Autismo Territoriale. Le valutazioni del medico privato, che aveva prescritto 25 ore settimanali fino alla maggiore età, non possono sostituire quelle del CAT e non sono compatibili con l’obbligo di aggiornamento periodico del piano terapeutico. Il TAR ha ritenuto adeguatamente giustificata la rimodulazione del trattamento, anche in ragione dell’età scolare della minore, della necessità di favorire attività extrascolastiche e di inclusione sociale e della relazione dell’ASL, secondo cui un trattamento intensivo avrebbe potuto risultare non opportuno e persino controproducente. Ha valorizzato inoltre il regolamento regionale pugliese, che per la fascia scolare-prepuberale prevede un trattamento estensivo fino a otto ore settimanali, nonché la normativa regionale che privilegia le strutture dedicate all’autismo. Sono state respinte anche la richiesta di CTU e quella risarcitoria, ritenuta generica e comunque non fondata una volta esclusa l’illegittimità della condotta amministrativa. Il rigetto non esonera la ASL dall’elaborare e aggiornare periodicamente il piano individuale terapeutico e dal garantire, nelle more dell’aggiornamento, le ore previste nell’ultima valutazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a pubblici servizi, inclusa la controversia sull’erogazione individualizzata di prestazioni sanitarie e sull’omissione provvedimentale dell’amministrazione sanitaria.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Ricondotto dal giudice, insieme alle linee di indirizzo dell’ISS, tra le basi normative dell’inclusione del trattamento A.B.A. nei livelli essenziali di assistenza.
art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992
Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
L’inclusione di una prestazione nei LEA non comporta il diritto automatico a una quantità predeterminata della stessa; l’erogazione deve essere correlata alle condizioni cliniche individuali, alle evidenze scientifiche e alle risorse impiegate.
art. 32 Cost.
La tutela costituzionale della salute non attribuisce un diritto incondizionato a ottenere il trattamento scelto dall’interessato, ma consente all’amministrazione sanitaria di individuare, mediante valutazione tecnico-discrezionale, il piano terapeutico appropriato.
art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Impone la garanzia dei servizi sanitari necessari in ragione della disabilità, ma non esclude la valutazione tecnico-sanitaria individualizzata dell’appropriatezza e dell’intensità della prestazione.
artt. 2 e 3 l. 134/2015
Richiamati dai ricorrenti a sostegno del diritto al trattamento A.B.A.; non interpretati dal TAR nel senso di imporre un monte ore standardizzato.
art. 4, comma 3, R.R. Puglia n. 9/2016
Valorizzato dal giudice quale disciplina regionale che, per la fascia scolare-prepuberale, prevede un trattamento A.B.A. estensivo fino a un massimo di otto ore settimanali, con articolazione differenziata secondo età e quadro individuale.
delibera G.R. Puglia n. 857/2024
Richiamata per la priorità nell’utilizzo delle strutture dedicate all’autismo contrattualizzate con le ASL o attivate presso i CAT.
l. 24/2017, art. 5
Richiamata nei motivi aggiunti, senza autonoma statuizione decisiva nella sentenza.
Massime di principio
- L’inclusione del trattamento A.B.A. nei livelli essenziali di assistenza non attribuisce all’assistito un diritto automatico a un numero predeterminato di ore: la tipologia, la modalità e l’intensità del trattamento devono essere individuate mediante un piano terapeutico individualizzato e periodicamente aggiornato.
- La scelta del trattamento riabilitativo più appropriato per una persona con disturbo dello spettro autistico rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, esercitata dalle strutture pubbliche competenti sulla base del quadro clinico, dell’età, del profilo di funzionamento, degli esiti dei trattamenti e dei diversi contesti di vita.
- Le linee guida scientifiche sull’autismo, quando non fissano un monte ore minimo standardizzato, hanno carattere orientativo e non possono essere interpretate come fonte di un diritto soggettivo a una specifica quantità di terapia; esse richiedono piuttosto una valutazione clinica individualizzata e un monitoraggio periodico dell’efficacia dell’intervento.
- La prescrizione di un medico o centro privato non può sostituire la valutazione del Centro Autismo Territoriale cui l’ordinamento attribuisce la competenza a determinare il piano terapeutico pubblico, soprattutto quando la prescrizione privata stabilisca in modo rigido e definitivo il trattamento per l’intera età evolutiva.
- Il diritto alla salute non comprende un diritto incondizionato a ottenere la metodica o l’intensità di trattamento liberamente individuata dall’interessato, quando l’amministrazione sanitaria garantisca comunque le prestazioni ritenute appropriate sulla base di motivati elementi medico-scientifici.
- Anche quando il ricorso è respinto, l’amministrazione sanitaria resta tenuta a elaborare e aggiornare periodicamente il piano terapeutico individuale e, nelle more dell’aggiornamento, a garantire le prestazioni previste dall’ultima valutazione.
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