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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16063/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, in grado di appello, del debito contributivo di una professionista per redditi di lavoro autonomo percepiti nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata INPS, sul presupposto che il solo contributo integrativo versato alla Cassa forense non bastasse a escludere l'obbligo previdenziale, aveva escluso la prescrizione facendo decorrere il termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e aveva applicato sanzioni civili trattando l'omessa compilazione del quadro RR come evasione contributiva. La ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995 e 18 L. n. 111/2011, sostenendo che il contributo integrativo alla Cassa forense fosse sufficiente a costituire una posizione previdenziale e a escludere l'iscrizione alla Gestione separata; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. per il dies a quo della prescrizione, e dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000 per avere qualificato come evasione la mancata compilazione del quadro RR.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l'avvocata non iscritta alla Cassa di categoria per mancato raggiungimento delle soglie reddituali è tenuta all'iscrizione alla Gestione separata INPS, in coerenza con il principio di universalizzazione della copertura previdenziale e con l'orientamento già ritenuto conforme a Costituzione. Sul secondo motivo ha rigettato la censura relativa alla prescrizione, correggendo la motivazione della sentenza impugnata: il termine non decorre dalla dichiarazione dei redditi ma dalla scadenza del termine di pagamento fissato dalla normativa e dal D.P.C.M. applicabile; nel caso concreto, l'atto interruttivo dell'1.7.2015 è stato considerato tempestivo. Ha invece accolto la censura sulle sanzioni civili, applicando la pronuncia costituzionale che ha escluso, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, l'assoggettamento degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie al pagamento delle sanzioni civili per omessa contribuzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito dichiarando che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili per l'anno 2009.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    Il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto al contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata; il sistema va letto in chiave di universalizzazione della copertura previdenziale e di complementarietà tra Cassa e Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011

    È richiamato come norma che ha portato la giurisprudenza a ribadire l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati non iscritti alla Cassa per mancato superamento delle soglie reddituali.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione non decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella scadenza del termine legale di pagamento della contribuzione.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000

    La censura è stata accolta quanto alle sanzioni civili: per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011 gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per difetto delle soglie reddituali non sono tenuti al pagamento delle sanzioni civili per omessa contribuzione.

  • art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, conv. in L. n. 1155/1936

    Individua il momento di decorrenza della prescrizione come scadenza del termine di legge per il pagamento della contribuzione.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce fondamento al D.P.C.M. che può modificare i termini degli adempimenti contributivi e fiscali; dalla data fissata da tale decreto decorre la prescrizione.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    Per i contributi relativi al 2009 fissa il termine di versamento al 6.7.2010.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale si applica al caso di specie, incidendo sul capo relativo alle sanzioni civili.

  • art. 35 Cost.

    È richiamato, insieme all'art. 38 Cost., a sostegno della lettura universalistica della tutela previdenziale.

  • art. 38 Cost.

    È richiamato, insieme all'art. 35 Cost., a sostegno della lettura universalistica della tutela previdenziale.

Massime di principio

  • In materia di previdenza dei professionisti, il versamento del solo contributo integrativo alla cassa di categoria non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata quando non sia dovuto il contributo soggettivo e il professionista non sia iscritto alla cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali.
  • L'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 va interpretato in senso funzionale al principio di universalizzazione della copertura previdenziale, configurando un rapporto di complementarietà tra sistema categoriale e Gestione separata, non di alternatività rigida.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento della contribuzione, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi; se un D.P.C.M. legittimamente differisce il termine di versamento, da tale termine differito decorre anche la prescrizione.
  • La mancata compilazione di un quadro dichiarativo non è, di per sé, sufficiente a fondare l'applicazione delle sanzioni civili se una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale ha escluso, per il periodo considerato, l'obbligo sanzionatorio per la categoria interessata.
  • Quando la questione riguarda solo il capo relativo alle sanzioni e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può decidere nel merito dichiarando l'insussistenza dell'obbligo sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

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