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Sentenza

Sentenza del 01/10/2018 n. 2300 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - conferimento d'azienda e cessione di quote - contratto indiretto - non è tale - art. 20 d.P.R. 131/86 - non si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro di una sequenza negoziale composta dal conferimento di un ramo d'azienda in una società e dalla successiva cessione delle partecipazioni ricevute. L'Amministrazione finanziaria avrebbe considerato l'operazione come un contratto indiretto o come un'unica operazione sostanzialmente diretta a trasferire l'azienda, con conseguente applicazione proporzionale dell'imposta di registro. La questione era se tale sequenza potesse essere riqualificata ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. 131/1986, nonostante la distinta struttura giuridica degli atti.

La decisione

La sentenza ha escluso che il conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni costituisca, di per sé, un contratto indiretto. Di conseguenza, lo schema negoziale non può essere riqualificato mediante l'articolo 20 del d.P.R. 131/1986 al solo fine di applicare l'imposta proporzionale propria del trasferimento d'azienda. La norma non consente di attribuire agli atti una qualificazione diversa basata sugli effetti economici complessivi o sulla loro combinazione, quando gli atti risultano distinti e validamente strutturati secondo la loro causa giuridica.

Norme richiamate

  • Articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Imposta di registro: interpretazione degli atti

    La norma deve essere applicata considerando la natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza riqualificarlo sulla base di elementi estranei all'atto o della mera considerazione di una pluralità di negozi collegati. Non può essere utilizzata, da sola, per trasformare il conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni in una cessione diretta d'azienda.

Massime di principio

  • Il conferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda e la successiva cessione delle partecipazioni sono, in linea generale, negozi distinti e non possono essere automaticamente trattati come un'unica cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro.
  • L'articolo 20 del d.P.R. 131/1986 riguarda la qualificazione giuridica dell'atto registrato e non consente, da solo, una riqualificazione fondata esclusivamente sul risultato economico complessivo dell'operazione o sull'esistenza di atti collegati.
  • La sequenza negoziale può essere contestata dall'Amministrazione solo sulla base di specifici presupposti normativi, come l'abuso del diritto o l'elusione fiscale, e non mediante una generica equiparazione tra effetti economici e causa giuridica.
  • La validità di questa impostazione dipende dalla concreta autonomia degli atti, dalla loro effettiva causa negoziale e dall'assenza di elementi ulteriori che dimostrino una simulazione o un intento abusivo.

Testo integrale

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