Cassazione Penale, Ordinanza n. 02120/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha confermato, in sostanza, il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione deciso dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza del 13 maggio 2025 con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra condanne irrevocabili. Nel ricorso si lamentava, in termini generici, la mancata valutazione degli indici sintomatici della continuazione. La Corte rileva però che l'impugnazione non muoveva critiche specifiche al provvedimento e non si confrontava con la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato la distanza cronologica e l'eterogeneità dei fatti illeciti come elementi incompatibili con l'unico disegno criminoso originario.
Norme richiamate
continuazione
La richiesta di applicazione della disciplina della continuazione è stata negata perché, alla luce della distanza cronologica e dell'eterogeneità dei fatti oggetto delle condanne irrevocabili, non era ravvisabile un unico disegno criminoso originario.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, la continuazione tra reati presuppone la dimostrata riconducibilità delle condotte a un unico disegno criminoso originario; elementi quali la notevole distanza temporale e l'eterogeneità dei fatti possono escluderla.
- Il ricorso per cassazione avverso il diniego della continuazione deve contenere censure specifiche e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; doglianze generiche sulla mancata valutazione degli indici sintomatici non sono idonee a superare la decisione.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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