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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2470/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna la sentenza del GIP del 24/05/2023 che, applicando la pena tramite patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ha disposto l'espulsione a norma dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente contesta la statuizione circa la pericolosità e l'espulsione sostenendo che il giudice l'ha giustificata solo con l'assenza del permesso di soggiorno e di legami familiari; deduce la non sussistenza del rischio di recidiva perché è incensurato, vive in Italia da circa dieci anni, ha ammesso il fatto, ha disponibilità abitativa tramite un amico, il padre lavora regolarmente in Italia, conosce la lingua, ha reperito un lavoro regolare, non si è dato alla fuga e dunque avrebbe interesse a rimanere nel territorio. Sostiene inoltre che il giudice non ha effettuato il corretto esame comparativo previsto dall'art. 133 c.p. in ordine al bilanciamento tra interesse pubblico e vita familiare del condannato.

La decisione

La Corte respinge il ricorso. Ritiene che il GIP non si sia limitato alla sola mancanza del titolo di soggiorno ma abbia valutato anche l'assenza di legami familiari e l'ammissione del ricorrente di essere venuto in Italia per lavorare "in nero", circostanze ritenute sintomatiche della pericolosità e del rischio di recidiva. Le circostanze addotte dalla difesa a favore della permanenza lecita e stabile non sono risultate specificamente dimostrate; quindi non emerge un travisamento del quadro probatorio che la Corte di cassazione possa sindacare rimpesando le prove. La precedente ordinanza cautelare richiamata dal ricorrente riguardava il pericolo di fuga e non escludeva il pericolo di reiterazione, per cui non è decisiva. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena a norma dell'art. 444, cod. proc. pen.

    La pena è stata applicata mediante patteggiamento; la Corte non discute la legittimità della procedura di applicazione della pena ma valuta le conseguenze (espulsione) collegate alla condanna.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Il reato di droga è il fatto base della condanna; la gravità e natura del reato sono considerate nel giudizio di pericolosità che ha portato all'espulsione.

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, a norma dell'art. 86 dello stesso d.P.R.

    La norma disciplina la misura dell'espulsione a seguito di condanna per reati legati agli stupefacenti; il giudice può disporre l'espulsione se sussiste pericolosità o assenza di requisiti per la permanenza.

  • art. 133 cod. pen.

    esame comparativo di tutte le circostanze di cui all'art. 133, cod. pen.

    Il ricorrente invocava il bilanciamento tra interesse collettivo alla sicurezza e interesse del condannato alla vita familiare; la Corte rileva che tale confronto richiede prove specifiche e il GIP ha considerato gli elementi ritenuti probatori della pericolosità.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva disposto la custodia in carcere ... accoglimento dell'appello avanzato dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen.

    Richiamata come precedente cautelare, ma quella misura cautelare riguardava in prevalenza il pericolo di fuga; non vincola sul tema della pericolosità di recidiva valutata nel giudizio di condanna.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.)

    La norma impone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • L'assenza del permesso di soggiorno da sola non determina automaticamente l'espulsione, ma costituisce un elemento valutabile insieme ad altri (mancanza di legami familiari, ammissione di lavori irregolari, comportamento processuale) per il giudizio di pericolosità e rischio di recidiva.
  • Per contrastare un decreto di espulsione motivato sulla base della pericolosità, è necessario fornire prove specifiche e concrete (titolo di soggiorno, lavoro regolare dimostrabile, legami familiari stabili, stabile residenza) che possano rimuovere la valutazione del rischio di reiterazione.
  • Le decisioni cautelari precedenti (es. ordinanze su misura cautelare) possono non essere decisive quando riguardavano profili differenti (pericolo di fuga vs pericolo di recidiva): non vincolano automaticamente la valutazione finale sulla pericolosità.
  • La Corte di cassazione non è sede per un nuovo apprezzamento delle prove: può sindacare la motivazione e verificare il travisamento del quadro probatorio, ma non rimpesare le valutazioni di merito adeguatamente fondate sui fatti.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi delle norme vigenti.

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