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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06142/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione del 14/04/2025 emesso nei confronti di Abdel (condannato per il reato previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a), b) e d) del d.lgs. 286/1998) rilevando violazione di legge, in particolare dell'art. 656, comma 9, c.p.p. e dell'art. 4‑bis l. 26 luglio 1975 n. 354 (richiamato anche come art. 273 c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che, alla data del fatto (3-4 ottobre 2010), il reato era già ostativo alla sospensione dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto e quindi il GIP avrebbe erroneamente disposto l'inefficacia dell'ordine di esecuzione e le ulteriori misure disposte

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del GIP che aveva applicato i principi fissati dalla Corte costituzionale (sent. n. 193/2020), secondo cui la norma che ha inserito il reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3, nel novero dei reati ostativi (art. 3‑bis d.l. 7/2015 conv. l. 43/2015) non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto. Poiché i fatti contestati risalgono al 3-4 ottobre 2010, anteriori alla modifica normativa, il GIP ha correttamente dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione e disposta la comunicazione al PM per la sospensione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. e la trasmissione al Tribunale di sorveglianza per eventuali misure alternative. Conseguenza processuale: ricorso inammissibile e conferma dell'ordinanza impugnata

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i commi rilevanti (in particolare il comma 5 e il comma 9 e 10) in relazione alla sospensione dell'ordine di esecuzione e alla procedura da seguire quando l'ordine risulti inefficace: il GIP può dichiarare l'inefficacia dell'ordine e inviare comunicazione al PM per la sospensione e la successiva trasmissione al Tribunale di Sorveglianza

  • art. 12, comma 3, lett. a), b) e d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Riguarda reati relativi all'immigrazione clandestina considerati dalla normativa successiva ai fini dell'ostatività; nel caso concreto il fatto era commesso nel 2010, quindi anteriore alla modifica che ha esteso l'ostatività

  • art. 4‑bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Disciplina i reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari; la Corte ha considerato l'applicabilità della norma alla luce del principio di non retroattività come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale

  • art. 3‑bis, comma 1, d.l. 7/2015 (conv. l. 43/2015)

    La Corte costituzionale (sent. n. 193/2020) ha stabilito che l'art. 3‑bis, che ha inserito alcuni reati tra quelli di cui all'art. 4‑bis, trova applicazione solo con riferimento ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore: perciò non si può applicare retroattivamente per negare benefici a condanne relative a fatti anteriori

  • Sentenza Corte costituzionale n. 193/2020

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate e ha chiarito che l'ampliamento dei reati ostativi introdotto dall'art. 3‑bis d.l. 7/2015 non può essere applicato retroattivamente; la Cassazione ha applicato tale principio nel caso concreto

Massime di principio

  • Una modifica normativa che introduce nuovi reati tra quelli "ostativi" (che impediscono benefici o sospensione dell'esecuzione) non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore se la Corte costituzionale ha stabilito tale limite; occorre sempre verificare la data del fatto rispetto alla data di entrata in vigore della norma
  • Quando il reato contestato è anteriore all'entrata in vigore della disposizione che lo rende ostativo, il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione e disporre la comunicazione al PM per l'eventuale sospensione e trasmissione al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 656 c.p.p.
  • Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve fondare il ricorso su errori di diritto rilevabili alla luce della normativa applicabile alla data del fatto; se la questione riguarda retroattività normativa, prevalgono i precedenti della Corte costituzionale
  • La condizione personale al momento della notifica (ad es. essere o non essere agli arresti domiciliari) può influenzare l'applicazione di talune disposizioni esecutive, ma non prevale sulla regola costituzionale di non retroattività delle norme penali sfavorevoli
  • In presenza di disposizioni ostative introdotte successivamente al fatto, è opportuno esaminare attentamente la giurisprudenza costituzionale e di legittimità per valutare applicabilità e possibili profili di illegittimità costituzionale o interpretativa

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