Cassazione Penale, Sentenza n. 06142/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione del 14/04/2025 emesso nei confronti di Abdel (condannato per il reato previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a), b) e d) del d.lgs. 286/1998) rilevando violazione di legge, in particolare dell'art. 656, comma 9, c.p.p. e dell'art. 4‑bis l. 26 luglio 1975 n. 354 (richiamato anche come art. 273 c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che, alla data del fatto (3-4 ottobre 2010), il reato era già ostativo alla sospensione dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto e quindi il GIP avrebbe erroneamente disposto l'inefficacia dell'ordine di esecuzione e le ulteriori misure disposte
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del GIP che aveva applicato i principi fissati dalla Corte costituzionale (sent. n. 193/2020), secondo cui la norma che ha inserito il reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3, nel novero dei reati ostativi (art. 3‑bis d.l. 7/2015 conv. l. 43/2015) non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto. Poiché i fatti contestati risalgono al 3-4 ottobre 2010, anteriori alla modifica normativa, il GIP ha correttamente dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione e disposta la comunicazione al PM per la sospensione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. e la trasmissione al Tribunale di sorveglianza per eventuali misure alternative. Conseguenza processuale: ricorso inammissibile e conferma dell'ordinanza impugnata
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato i commi rilevanti (in particolare il comma 5 e il comma 9 e 10) in relazione alla sospensione dell'ordine di esecuzione e alla procedura da seguire quando l'ordine risulti inefficace: il GIP può dichiarare l'inefficacia dell'ordine e inviare comunicazione al PM per la sospensione e la successiva trasmissione al Tribunale di Sorveglianza
art. 12, comma 3, lett. a), b) e d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Riguarda reati relativi all'immigrazione clandestina considerati dalla normativa successiva ai fini dell'ostatività; nel caso concreto il fatto era commesso nel 2010, quindi anteriore alla modifica che ha esteso l'ostatività
art. 4‑bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disciplina i reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari; la Corte ha considerato l'applicabilità della norma alla luce del principio di non retroattività come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale
art. 3‑bis, comma 1, d.l. 7/2015 (conv. l. 43/2015)
La Corte costituzionale (sent. n. 193/2020) ha stabilito che l'art. 3‑bis, che ha inserito alcuni reati tra quelli di cui all'art. 4‑bis, trova applicazione solo con riferimento ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore: perciò non si può applicare retroattivamente per negare benefici a condanne relative a fatti anteriori
Sentenza Corte costituzionale n. 193/2020
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate e ha chiarito che l'ampliamento dei reati ostativi introdotto dall'art. 3‑bis d.l. 7/2015 non può essere applicato retroattivamente; la Cassazione ha applicato tale principio nel caso concreto
Massime di principio
- Una modifica normativa che introduce nuovi reati tra quelli "ostativi" (che impediscono benefici o sospensione dell'esecuzione) non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore se la Corte costituzionale ha stabilito tale limite; occorre sempre verificare la data del fatto rispetto alla data di entrata in vigore della norma
- Quando il reato contestato è anteriore all'entrata in vigore della disposizione che lo rende ostativo, il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione e disporre la comunicazione al PM per l'eventuale sospensione e trasmissione al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 656 c.p.p.
- Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve fondare il ricorso su errori di diritto rilevabili alla luce della normativa applicabile alla data del fatto; se la questione riguarda retroattività normativa, prevalgono i precedenti della Corte costituzionale
- La condizione personale al momento della notifica (ad es. essere o non essere agli arresti domiciliari) può influenzare l'applicazione di talune disposizioni esecutive, ma non prevale sulla regola costituzionale di non retroattività delle norme penali sfavorevoli
- In presenza di disposizioni ostative introdotte successivamente al fatto, è opportuno esaminare attentamente la giurisprudenza costituzionale e di legittimità per valutare applicabilità e possibili profili di illegittimità costituzionale o interpretativa
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