Sentenza n. 1050/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. prot. -OMISSIS-, notificato in data 30.06.2025, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Graduati e Militari di truppa - ha opposto il diniego alla richiesta presentata dal ricorrente di riconoscimento del beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992; - nonché del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, notificato in data 28.04.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, ancorché non noto o conosciuto lesivo della posizione azionata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello Stato Maggiore dell’Esercito alla richiesta di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 presso una sede richiesta per assistere il fratello con disabilità; impugnato anche il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, già assegnato temporaneamente per assistere il fratello con disabilità, aveva chiesto il 12 febbraio 2025 il trasferimento presso un ente nella sede indicata nell’istanza. L’Amministrazione ha respinto la richiesta, ritenendo che in quella sede non vi fossero posizioni organiche vacanti nel profilo professionale del richiedente. Il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: la disciplina richiederebbe una posizione vacante compatibile con ruolo e grado, non una posizione con mansioni identiche; inoltre, il diniego non avrebbe adeguatamente comparato le esigenze organizzative dell’Amministrazione con quelle di assistenza del familiare disabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo esigere la disponibilità, nella sede richiesta, di un posto con mansioni identiche a quelle svolte dal militare: l’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010 richiede una posizione organica vacante omologa per ruolo e grado, senza necessità di perfetta corrispondenza mansionale, potendo il militare essere utilmente adibito a un diverso incarico compatibile. L’erronea interpretazione della disciplina ha indotto l’Amministrazione a considerare soltanto le vacanze con identiche mansioni, senza svolgere la valutazione nell’ambito delle posizioni di pari ruolo e grado. Il provvedimento è inoltre carente perché non espone un adeguato bilanciamento tra le esigenze di servizio e l’interesse all’assistenza del disabile, né concrete ragioni organizzative prevalenti; la mansione non risultava caratterizzata da elevata specializzazione, indispensabilità o infungibilità. Il riesame dovrà quindi essere effettuato secondo tali criteri. Spese compensate per il diverso orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
non deve, infatti, sussistere un’esatta corrispondenza tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell’organico della sede di destinazione, senza necessità di una perfetta sovrapponibilità e con l’utile adibizione del lavoratore trasferito a un diverso incarico conforme al ruolo e grado ricoperti, in posto disponibile dell’organico e tuttavia vacante.
Il beneficio non presuppone l’identità delle mansioni tra la posizione di provenienza e quella disponibile nella sede richiesta: è sufficiente un posto vacante compatibile con il ruolo e il grado, nel quale il militare possa essere utilmente adibito a un diverso incarico.
art. 981 d.lgs. 66/2010
l’ordinamento militare (art. 981 C.O.M.) richiedendo la vacanza di posizioni organiche omologhe, per ruolo e grado, a quella ricoperta dal militare istante, ma non anche per mansioni.
Per il trasferimento del personale militare ai sensi della disciplina richiamata, la vacanza va verificata rispetto a posizioni omologhe per ruolo e grado; la legge non impone che siano vacanti posti con mansioni identiche.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione al personale militare del beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, in relazione all’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, è richiesta la vacanza di una posizione organica compatibile con il ruolo e il grado del richiedente, non l’identità delle mansioni con quelle svolte nella sede di provenienza.
- Nel decidere una richiesta di trasferimento per assistenza a una persona con disabilità, l’Amministrazione deve valutare le posizioni vacanti compatibili per ruolo e grado e comparare concretamente le esigenze organizzative con l’interesse all’assistenza; il diniego non può fondarsi sulla sola assenza di posti con mansioni identiche.
- La motivazione del diniego deve indicare le concrete esigenze di servizio che, nel bilanciamento con l’interesse tutelato dalla legge n. 104/1992, giustificano la prevalenza dell’organizzazione amministrativa, tenendo conto delle caratteristiche effettive dell’incarico, inclusi specializzazione, indispensabilità e infungibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →