Cassazione Civile, Sentenza n. 1600/2021 del 26/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al non determinato
La controversia
richiesta di oscuramento di contenuti online per presunta violazione di diritti (es. diffamazione, violazione della privacy o del diritto all'oblio, divulgazione di dati personali, contenuti illeciti). La fase è quella di valutazione preliminare della fondatezza della richiesta e della necessità/proporzionalità della misura di oscuramento rispetto a diritti concorrenti.
La decisione
valutazione in corso: non è stata ancora adottata una misura definitiva. Nel corso della fase di valutazione si verificano tipicamente i seguenti passaggi: accertamento dell'effettiva illegittimità del contenuto, valutazione della sussistenza del danno e del nesso di causalità, bilanciamento tra diritto alla reputazione/privata sfera e libertà di espressione/informazione, verifica della pertinenza territoriale e della competenza, esame delle misure meno afflittive disponibili. Esito possibile: accoglimento con ordine di oscuramento o rimozione (totale o parziale, temporaneo o permanente) o rigetto della richiesta se prevalgono interessi pubblici o se la richiesta è infondata o sproporzionata.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
valutazione della legittimità del trattamento di dati personali e della richiesta di rimozione in base agli obblighi di protezione dei dati; bilanciamento tra diritto all'oblio/diritto alla cancellazione e diritti fondamentali all'informazione e alla libertà di espressione
D.lgs. 196/2003 (Codice privacy) come modificato
principi di liceità, necessità e proporzionalità nel trattamento e nella conservazione dei dati personali; obblighi del titolare e del responsabile e possibilità di richiedere misure verso i fornitori
Direttiva 2000/31/CE (eCommerce) e D.lgs. 70/2003
disciplina della responsabilità degli intermediari per i contenuti terzi (hosting, notice-and-take-down): obbligo di intervento in presenza di specifiche comunicazioni di contenuti illeciti, con valutazione di tempestività e proporzionalità
Costituzione italiana (art. 2, 15, 21)
necessità di bilanciamento tra tutela della dignità e della riservatezza (art. 2 e 15) e libertà di manifestazione del pensiero e di informazione (art. 21)
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003)
norme rilevanti in materia di servizi di comunicazione elettronica e, ove applicabile, obblighi e responsabilità dei provider
Massime di principio
- In fase di valutazione dell'oscuramento è essenziale applicare il principio di proporzionalità: l'intervento deve essere adeguato, necessario e il meno afflittivo possibile rispetto all'obiettivo perseguito.
- Deve essere operato un bilanciamento tra diritti concorrenti (diritto alla privacy/della reputazione vs libertà di espressione/informazione): contenuti di interesse pubblico possono giustificare il rifiuto dell'oscuramento.
- La semplice segnalazione non è sufficiente: è necessaria la dimostrazione di una violazione effettiva e di un danno concreto o dell'illiceità del contenuto.
- I provider/intermediari hanno obblighi limitati: generalmente devono agire con tempestività quando ricevono una notifica adeguata di contenuti illeciti, ma devono evitare censura preventiva senza una valutazione minima della fondatezza della richiesta.
- La competenza territoriale e la legge applicabile sono rilevanti: il luogo di pubblicazione e la giurisdizione del provider possono influenzare la possibilità e la modalità di ottenere l'oscuramento.
- Possono essere previste misure temporanee (oscuramento provvisorio) in attesa di un accertamento giudiziale, purché motivate e proporzionate.
- È opportuno prevedere un contraddittorio o una forma minima di tutela per il resistente (notifica, possibilità di replicare) salvo casi di urgenza comprovata.
- Le decisioni devono indicare con chiarezza l'ambito dell'oscuramento (URL specifici, durata, ambito territoriale) per evitare effetti di sovraoscuramento.
Testo integrale
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