Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/02/2017 n. 3987 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 18.941,57 relativa a ILOR e IRPEF per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, sostenendo che l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di iscrivere a ruolo e riscuotere tali somme. La cartella riguardava un soggetto colpito dal sisma del 1990 in Sicilia. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, in base alla L. n. 388 del 2000, art. 138, il termine dovesse decorrere dalla scadenza dell’ultima rata della speciale rateazione, individuata nel 15 giugno 2008, con conseguente scadenza al 31 dicembre 2009. Poiché il ruolo era stato reso esecutivo il 16 dicembre 2005 e la cartella notificata il 5 settembre 2006, l’Amministrazione riteneva tempestiva la riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento della pretesa tributaria già disposto dalla Commissione tributaria provinciale e dalla Commissione tributaria regionale. La Corte ha chiarito che la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, disciplina il termine per rendere esecutivi i ruoli relativi alle somme non versate nell’ambito della regolarizzazione prevista dalla stessa norma, ma non proroga né fa rivivere termini di riscossione già scaduti. La rateazione speciale non spostava quindi il termine decadenziale per l’emissione dell’atto impositivo. È stata applicata la disciplina decadenziale del D.L. n. 106 del 2005, con efficacia retroattiva secondo la giurisprudenza richiamata. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non avevano svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 138

    I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 [...] possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 [...] entro il 15 dicembre 2002. Le somme dovute [...] possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali. Le somme non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.

    La norma consente una regolarizzazione e un’ampia rateazione, ma il termine previsto dal comma 3 riguarda il recupero delle somme dovute nell’ambito della regolarizzazione e non proroga il termine decadenziale entro cui l’Amministrazione deve esercitare originariamente il potere impositivo o di riscossione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    È richiamato quale disciplina generale della notifica della cartella di pagamento e dei relativi termini.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    La disciplina stabilisce i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento e si applica anche ai tributi dovuti dai contribuenti colpiti dal sisma del 1990. Secondo la giurisprudenza richiamata, alcune disposizioni hanno efficacia retroattiva.

  • Cassazione civile n. 16074 del 2014

    Precedente conforme secondo cui il termine della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, è riferito alla formazione o esecutività del ruolo per somme dovute a seguito della regolarizzazione e non può far rivivere obbligazioni per le quali l’Amministrazione fosse già decaduta.

  • Cassazione civile n. 24048 del 2011

    Precedente richiamato per riconoscere efficacia retroattiva alla disciplina del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter.

Massime di principio

  • Una norma che concede una rateazione o una definizione agevolata non proroga automaticamente i termini decadenziali entro cui l’Amministrazione deve emettere o rendere esecutivo l’atto di riscossione.
  • Occorre distinguere tra il termine per regolarizzare o pagare il debito, il termine per rendere esecutivo il ruolo e il termine per notificare la cartella: sono termini diversi e devono essere individuati secondo la specifica norma applicabile.
  • Una disciplina speciale di recupero può operare soltanto se il potere impositivo o di riscossione era ancora validamente esercitabile alla data prevista dalla legge; non può far rivivere un’obbligazione già prescritta o decaduta.
  • In presenza di regimi emergenziali o agevolativi, la verifica della tempestività della cartella richiede il confronto tra la disciplina speciale e le norme generali sui termini decadenziali, tenendo conto anche delle eventuali disposizioni retroattive.
  • La notifica della cartella entro il termine previsto dalla disciplina speciale non è sufficiente se il ruolo o l’azione di riscossione erano già divenuti tardivi prima dell’entrata in vigore o dell’applicazione della disciplina speciale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.