Sentenza n. 2315/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 5334/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 5334/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l'importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Nonostante il giudicato, l'Amministrazione non aveva provveduto all'erogazione. La ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile costituisse titolo passato in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Milano, e che fosse stata notificata in copia conforme all'Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso, alla data di proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In assenza della prova dell'integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00, oltre interessi legali dalla notificazione della sentenza del Tribunale di Milano fino al saldo. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso, potendo adottare gli atti contabili e finanziari necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, da corrispondere direttamente ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa relativa all'attribuzione della Carta docente, già riconosciuta dal giudice ordinario con la sentenza posta in esecuzione.
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell'attestazione della relativa Cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il lasso temporale minimo necessario prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti dell'amministrazione.
art. 474 c.p.c.
La sentenza dotata di attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo idoneo ai fini dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario può essere proposta davanti al giudice amministrativo quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un obbligo puntuale stabilito dal giudicato comporta l'ordine di adempiere entro un termine giudiziale, quando l'amministrazione non dimostri l'integrale esecuzione del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione coattiva del giudicato.
- Il Commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, svolge funzioni rientranti nei propri compiti istituzionali e, per tale ragione, non ha diritto a un compenso ulteriore.
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