Cassazione Penale, Sentenza n. 43418/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari per il reato ex art. 385 c.p.; l'appellante deduceva che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'atto di appello per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del mandato ad impugnare contenente la dichiarazione/elevazione di domicilio come previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. Il difensore ha sostenuto che il mandato era stato depositato in cancelleria mediante PEC il 19/05/2023 in formato .p7m (file denominato mandato appello Saba Antonello) e ha prodotto attestazioni di deposito, ma la Corte ha rilevato che né l'atto di appello né il mandato cartaceo risultavano sottoscritti con firma elettronica digitale, condizione necessaria per garantire la conformità all'originale e l'ammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestaente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha confermato che, ratione temporis, all'epoca del deposito era applicabile l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. e la disciplina emergenziale sul documento informatico (art. 24 d.l. 137/2020 come convertito), per cui l'atto di appello e il mandato ad impugnare dovevano essere sottoscritti digitalmente; la mancanza di tale sottoscrizione sullo stesso atto di impugnazione e sul mandato essenziale ha determinato l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Stabilisce che, nel processo in contumacia, l'atto di appello è inammissibile se non è depositato contestualmente il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso concreto la mancanza del mandato digitalmente sottoscritto ha reso l'impugnazione inammissibile.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai presupposti di ammissibilità dell'appello; la lett. c) è stata richiamata nella motivazione che tratteggia i casi di inammissibilità dell'atto di impugnazione.
art. 24, d.l. 29 ottobre 2020, n. 137 (come convertito, commi 6-bis e 6-sexies, lett. b))
Nel regime emergenziale i documenti informatici devono essere sottoscritti digitalmente e le copie informatiche per immagine degli allegati devono essere sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; l'impugnazione è inammissibile se tali copie essenziali non sono sottoscritte digitalmente.
art. 111-bis, cod. proc. pen. (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Norma di futura disciplina della procedura telematica menzionata dalla corte; non era ancora vigente al momento del deposito dell'impugnazione e pertanto non applicabile ratione temporis.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in 3.000 euro.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte in contumacia è obbligatorio depositare contestualmente il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio: la sua mancanza comporta inammissibilità.
- La trasmissione tramite PEC di un file .p7m presuppone l'apposizione della firma digitale (CAdES); la copia cartacea o il file 'aperto' privi della firma digitale non garantiscono la conformità all'originale e non suppliscono ai requisiti formali.
- La mancata firma digitale degli allegati non essenziali all'impugnazione non determina inammissibilità, ma la mancanza della firma digitale sull'atto di impugnazione o sugli atti essenziali (es. mandato) è causa di inammissibilità.
- Le attestazioni di deposito o le dichiarazioni di un funzionario di cancelleria non compensano l'assenza della sottoscrizione digitale richiesta dalla normativa per la validità dell'atto telematico.
- In regime transitorio o emergenziale è fondamentale verificare quale normativa in materia telematica sia applicabile ratione temporis al momento del deposito e conformarsi esattamente ai requisiti tecnici (formati, firme digitali, contenuti obbligatori).
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e applicazione di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante curare preventivamente la conformità formale degli atti.
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