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Ordinanza

Ordinanza n. 1053/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera adottata dalla Commissione Centrale ai sensi dell’art. 10 L. 82/1991, con la quale veniva disposta la revoca dello Speciale Programma di Protezione nei confronti della ricorrente, trasmessa con la nota e comunicazione notificata a mani in data 19 novembre 2025 e riportante lo stralcio del verbale della riunione del giorno 15 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202601237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale che ha revocato lo Speciale Programma di Protezione, comunicata il 19 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la delibera della Commissione Centrale adottata ai sensi dell'art. 10 l. 82/1991, con cui è stata disposta la revoca dello Speciale Programma di Protezione. Dal testo dell'ordinanza non risultano riportati analiticamente i singoli motivi di ricorso; il giudice dà conto, tuttavia, delle censure rivolte contro la revoca e le ritiene prima facie infondate, in ragione delle ripetute violazioni commesse dalla ricorrente nonostante le diffide, ritenute incompatibili con le finalità del programma e potenzialmente pregiudizievoli anche per la sicurezza del figlio minorenne. La ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dalla revoca del programma e dalle conseguenze sul figlio e sull'unità familiare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non apparisse suscettibile di esito favorevole, poiché le ripetute violazioni commesse dalla ricorrente, malgrado le diffide, integravano prima facie i presupposti della revoca, essendo incompatibili con le finalità tutorie del programma e idonee a porre in pericolo anche la sicurezza del figlio minore. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che la revoca era stata richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia competente e aveva ricevuto il parere favorevole della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Quanto al periculum in mora, lo ha escluso perché nei confronti della ricorrente restavano operative misure ordinarie di protezione ritenute adeguate al livello di rischio; il figlio minore, invece, manteneva allo stato il programma di protezione ed era destinato a essere segnalato al Tribunale per i minorenni, autorità competente a valutarne il superiore interesse. Anche l'esigenza di preservare l'unità familiare è stata rimessa alle valutazioni del Tribunale per i minorenni, fermo restando che, in caso di trasferimento, il minore sarebbe stato mantenuto in una località non distante dal padre, collaboratore di giustizia, per consentire le visite. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    La disposizione è indicata quale base normativa della delibera della Commissione Centrale relativa alla revoca dello Speciale Programma di Protezione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la revoca di uno speciale programma di protezione appare assistita da fumus di legittimità quando sia fondata su ripetute violazioni degli obblighi connessi al programma, nonostante precedenti diffide, se tali condotte risultino incompatibili con le finalità tutorie e idonee a compromettere la sicurezza del beneficiario o dei familiari protetti.
  • Nella valutazione cautelare della revoca di misure speciali di protezione, il giudice può valorizzare la richiesta dell'autorità distrettuale antimafia competente e il parere favorevole dell'autorità nazionale antimafia quali elementi del quadro istruttorio posto a fondamento della decisione amministrativa.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, nonostante la revoca del programma speciale nei confronti del beneficiario, permangano misure ordinarie di protezione ritenute adeguate al livello di rischio.
  • Quando la revoca incide sulla posizione di un figlio minorenne e sull'unità familiare, la tutela cautelare deve tenere conto delle misure provvisoriamente mantenute a favore del minore e della competenza del Tribunale per i minorenni a valutare il suo superiore interesse e le esigenze di relazione familiare.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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